Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per vincoli di bilancio (TAR Sicilia n. 2383 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, qualora il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della pubblica amministrazione non risulti ottemperato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di adempimento e assegna all’ente un termine congruo, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Non sono dovute le spese di precetto eventualmente sostenute dal creditore, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è frutto della sua libera scelta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va automaticamente comminata quando il titolo abbia già previsto interessi e rivalutazione monetaria e sussistano specifiche difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Ragusa aveva ingiunto a un consorzio di bonifica il pagamento delle spese di lite, liquidate in poco più di cinquecento euro oltre accessori, in favore dei deducenti. Il titolo era divenuto esecutivo ed era stato notificato, ma l’ente era rimasto inadempiente.
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adempimento e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La procedura esecutiva risultava ritualmente incardinata, essendo intervenuta la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e la notificazione del titolo esecutivo. Era altresì decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, come modificato, per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
Il decreto ingiuntivo risultava tuttora non ottemperato. Il TAR non ha ravvisato motivi giustificativi dell’inadempienza e ha affermato la persistenza dell’obbligo in capo all’ente di dare integrale esecuzione al titolo per le somme dovute, con detrazione di quanto eventualmente già versato dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Ha quindi fissato in novanta giorni, dalla notifica o comunicazione della decisione, il termine per il pagamento.
Il Collegio ha escluso la rifusione delle spese di precetto eventualmente sostenute dal creditore, sul rilievo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta dello stesso creditore. Ha poi previsto che, decorso inutilmente il termine, un commissario ad acta provveda in via sostitutiva agli adempimenti esecutivi entro ulteriori novanta giorni.
La domanda di penalità di mora è stata invece respinta. Il TAR ha valorizzato due elementi: da un lato, il titolo richiesto in esecuzione aveva già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo; dall’altro, sussistevano specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando sul punto un proprio precedente. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’ente soccombente, liquidate in misura contenuta in ragione della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari, con compenso del commissario da liquidarsi con separato provvedimento.
Nota della Redazione
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