Soccorso istruttorio ammette pagamento tardivo fino alla valutazione delle offerte (TAR Campania n. 5775 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo in favore dell’ANAC costituisce una condizione estrinseca di ammissibilità dell’offerta e non un requisito di partecipazione alla gara. La disciplina che lo prevede non fissa un termine di adempimento coincidente con la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ne consegue che l’operatore economico può provvedere al pagamento anche dopo tale scadenza, fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte e non oltre. La stazione appaltante, accertata l’assenza della prova del versamento, deve attivare il soccorso istruttorio assegnando un termine per il pagamento e può disporre l’esclusione solo se l’adempimento non intervenga entro quel termine. È illegittima l’esclusione fondata sul rilievo che il versamento sia avvenuto dopo la scadenza delle offerte, quando il pagamento sia stato eseguito nel termine concessovi dalla stessa amministrazione.
Il Fatto
Una società partecipava alla gara indetta da un Comune per l’affidamento biennale del servizio di conferimento delle frazioni merceologiche multimateriali provenienti dalla raccolta differenziata. La commissione, non rinvenendo la ricevuta del versamento del contributo ANAC, attivava il soccorso istruttorio, assegnando termine fino al 7 gennaio 2025 per il deposito della prova. La società pagava il contributo il 30 dicembre 2024, entro il termine assegnato, e comunicava l’adempimento il 2 gennaio 2025.
Nella seduta del 7 gennaio 2025 la commissione la escludeva, rilevando che il pagamento era intervenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata al 24 novembre 2024. La ricorrente impugnava il verbale, deducendo che la disciplina di gara non prevedeva quell’adempimento quale causa di esclusione e che il soccorso istruttorio era stato attivato solo per la ricevuta e non per il pagamento. Con motivi aggiunti impugnava la determinazione di aggiudicazione in favore della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del soccorso istruttorio alla luce del verbale impugnato: esso avrebbe riguardato solo il tardivo deposito della ricevuta, poiché il pagamento avrebbe dovuto risultare già assolto prima della scadenza del 24 novembre 2024. Il Tribunale ritiene invece che, secondo le regole di gara, l’esclusione non potesse essere disposta in caso di mancato tempestivo assolvimento dell’obbligo entro quella data.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo alla Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025, secondo cui il contributo costituisce una condizione estrinseca rispetto alla procedura: l’adempimento non seleziona preventivamente gli operatori, ma finanzia l’attività di vigilanza dell’Autorità. La collocazione sistematica della disposizione, nella parte del codice dedicata alle funzioni dell’ANAC e non ai requisiti di partecipazione, conferma la diversità rispetto ai requisiti di ordine generale e speciale. La norma non prevede un termine di adempimento coincidente con la scadenza delle offerte: si limita a qualificare l’obbligazione come condizione di ammissibilità.
Da qui la modulazione del soccorso istruttorio: per questa obbligazione legale non opera il limite temporale della scadenza delle offerte. Va consentito l’adempimento tardivo fino all’inizio della fase di valutazione e non oltre; la stazione appaltante, aperta la busta amministrativa e accertata la mancanza della prova, deve assegnare un termine per il pagamento e, solo in caso di inerzia, disporre l’esclusione. Il divieto legale di valutazione dell’offerta opera in assenza della prova del versamento.
Nel caso concreto il pagamento è intervenuto entro il termine assegnato in soccorso istruttorio. La commissione ha quindi usato l’istituto in modo incoerente, sanando il deposito documentale ma non il pagamento. Il ricorso è accolto e sono annullati il verbale di esclusione e la determinazione di aggiudicazione.
Quanto al contratto, la documentazione non comprova la stipulazione di un formale atto con la controinteressata, sicché non vi è luogo a pronunciarsi sull’inefficacia. La riammissione, l’offerta al maggior ribasso e la presenza di due soli concorrenti impongono il riconoscimento del diritto all’aggiudicazione: la stazione appaltante dovrà rinnovare parzialmente il procedimento e affidare il servizio per il biennio. Le spese seguono la soccombenza, con condanna in solido di Comune e controinteressata a 5.000,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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