Ritenute fiscali e previdenziali non detraibili dall’ottemperanza al giudicato retributivo (TAR Campania n. 4094 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di differenze retributive, l’amministrazione deve dare integrale esecuzione al giudicato corrispondendo le somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Le ritenute previdenziali a carico del lavoratore non sono detraibili in caso di retribuzione tardivamente corrisposta, poiché il datore è tenuto al versamento dell’intero importo contributivo. Le ritenute fiscali attengono al rapporto tributario tra contribuente ed erario e non a quello civilistico tra datore e lavoratore, essendo il datore decaduto dalla funzione di sostituto di imposta per il mancato spontaneo adempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta anche per le condanne pecuniarie e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. La rivalutazione monetaria e il maggior danno da svalutazione non spettano di automatico sul debito di valuta, richiedendo allegazione e prova del pregiudizio.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato discendente da due pronunce del giudice del lavoro: il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, n. 906/2020, che aveva condannato la Gestione Liquidatoria ex USL 35 al pagamento di differenze retributive, e la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, n. 3441/2022, che in parziale riforma aveva aggiunto una somma a titolo di rivalutazione monetaria.

La GELI e la Regione Campania avevano dato corso ai titoli mediante delibere, decreti regionali e determinazioni conclusive, erogando però importi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Il lavoratore ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere le differenze non corrisposte, pari a complessivi € 11.009,39, oltre interessi, rivalutazione, risarcimento del maggior danno, astreinte e nomina di un commissario ad acta. Le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità per mancata impugnativa degli atti liquidatori e il difetto di legittimazione passiva della Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende entrambe le eccezioni di rito. Quanto alla prima, trattandosi di emolumenti retributivi e dunque di diritti soggettivi, gli atti di liquidazione si atteggiano a meri atti paritetici di adempimento, rispetto ai quali non sono configurabili decadenze per scadenza dei termini di impugnazione. Quanto alla seconda, richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 10135 del 2012 e Cons. Stato n. 3584 del 2014, il TAR afferma che dopo la soppressione delle USL i debiti delle disciolte unità sono transitati alle Regioni, con appartenenza delle gestioni liquidatorie alla struttura organizzativa regionale e conseguente legittimazione concorrente in capo a GELI e Regione. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13 della legge regionale n. 15/2002 esclude un’attribuzione esclusiva della legittimazione.

Nel merito, accertati il passaggio in giudicato dei titoli e il decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, il Collegio rileva l’inadempimento parziale. Ribadisce l’orientamento per cui la liquidazione del credito retributivo va effettuata al lordo delle ritenute: per quelle previdenziali opera il combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, che in caso di pagamento tardivo impone al datore di versare l’intero contributo, salva la prova di fatti non imputabili; per quelle fiscali vale il principio espresso da Cass. civ., Sez. Lav., n. 13164 del 2018 e n. 25956 del 2017, essendo la determinazione tributaria estranea al rapporto civilistico e dovendo il lavoratore versare dopo l’effettiva percezione.

Il Collegio esclude invece rivalutazione monetaria e risarcimento del maggior danno. Le somme liquidate costituiscono debito di valuta, soggetto all’art. 1277 c.c.; la rivalutazione può essere riconosciuta solo se il creditore alleghi e provi il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., prova nella specie mancante, non emergendo superamento del tasso legale da parte del rendimento dei titoli, accesso al credito o contrazione dei guadagni.

È invece accolta la domanda di penalità di mora. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 ha esteso l’astreinte alle condanne pecuniarie, prevedendone la decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e chiarendo che non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. La finalità è sanzionatoria, non risarcitoria: la misura è calcolata sul tasso legale sulla somma di condanna, in aggiunta agli interessi, fino al soddisfacimento del credito e comunque non oltre la scadenza del termine per adempiere. Il TAR nomina quindi il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, con compenso liquidato e spese a carico delle amministrazioni inadempienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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