Differenziale stipendiale e atti di macro organizzazione difetto di giurisdizione amministrativa (Cons. Stato n. 1372 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non costituisce esercizio di macro organizzazione, ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 165/2001, la nota con cui l’amministrazione applica al singolo lavoratore la norma del CCNL e nega la spettanza del differenziale stipendiale previsto dall’art. 52 del CCNL Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022. Si tratta di atto di gestione di valenza privatistica, adottato al pari di quanto potrebbe fare un datore di lavoro privato, senza dettare alcuna disciplina generale, che competerebbe semmai al contratto collettivo. La controversia sul trattamento economico del dipendente pubblico appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro. Restano estranei alla fattispecie gli atti che incidono sulla dotazione organica e sullo scorrimento delle graduatorie, che sono invece espressione di macro organizzazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico indetto con bando 23 dicembre 2021 per il reclutamento di complessive 2.293 unità di personale non dirigenziale, risultando idonei non vincitori. Con avviso 17 ottobre 2023 la società che gestiva la procedura ha comunicato lo scorrimento delle graduatorie e l’ampliamento delle amministrazioni di destinazione, includendovi il Ministero della difesa. Gli interessati hanno sottoscritto i contratti e sono stati assunti.

Il Ministero, conformandosi a un parere dell’ARAN, ha negato loro il differenziale stipendiale e ha avviato il recupero delle somme già versate. I ricorrenti hanno presentato istanza di autotutela e, ottenuto un diniego, hanno impugnato gli atti dinanzi al TAR Lazio, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Contro questa pronuncia è stato proposto appello, sostenendo la natura macro organizzativa degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 105 c.p.a., come interpretato da costante giurisprudenza (C.d.S. sez. VI n. 3418 del 2017): investito dell’appello contro una sentenza che denega la giurisdizione, il giudice può solo confermare o negare la giurisdizione, annullando la sentenza e rinviando al primo grado, ma non può in alcun caso entrare nel merito. I motivi ulteriori risultano quindi inesaminabili.

Nel merito del primo motivo, la Sezione conferma la lettura data dal TAR. Sono atti di macro organizzazione solo quelli con cui l’amministrazione fissa le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità, determina le dotazioni organiche.

Gli atti impugnati non rientrano in questa categoria: l’amministrazione ha applicato ai singoli lavoratori la norma del CCNL e ne ha tratto la non spettanza del trattamento economico, esattamente come avrebbe potuto fare un datore di lavoro privato. Manca l’esercizio di poteri pubblici mediante atti di macro-organizzazione; si è al cospetto di poteri di gestione di valenza privatistica, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto ai precedenti invocati dall’appellante, la Corte li ritiene non pertinenti: C.d.S. sez. III n. 4572 del 2024 riguarda la scelta delle sedi da assegnare, mentre C.d.S. sez. IV n. 2545 del 2024 concerne la decisione di mettere a disposizione nuove sedi e procedere allo scorrimento, che è effettivamente atto di macro organizzazione perché incide sulla dotazione organica.

La particolarità del caso, privo di precedenti editi negli esatti termini, giustifica la compensazione integrale delle spese. L’appello è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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