Ricorso collettivo e cumulativo inammissibile senza connessione procedimentale (Cons. Stato n. 1290 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione la regola generale impone che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso. Il ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali, mentre il ricorso cumulativo è ammissibile solo se i diversi provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento e i vizi dedotti colpiscano nella stessa misura i diversi atti. In materia di quote latte le censure che investono la concreta determinazione dell’importo dovuto da ciascuna azienda, senza adeguate specificazioni ex art. 40 cod. proc. amm., sono inammissibili. La circostanza che sia impugnato anche l’atto presupposto a valenza generale non sana il difetto, perché i vizi producono riverberi conformativi diversi sulle singole posizioni. La giurisdizione esclusiva non muta le condizioni di proponibilità, legate alla struttura impugnatoria del giudizio amministrativo.

Il Fatto

Le aziende agricole ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui il Commissario Straordinario, in data 25-27 giugno 2013, aveva revocato l’assegnazione di quote latte ai sensi dell’art. 8 bis, comma 2, del d.l. n. 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 2009. Il TAR, respinte le eccezioni preliminari, ha accolto il ricorso ritenendo fondate le censure sull’illegittimità comunitaria degli atti.

L’AGEA ha proposto appello, contestando con il primo motivo il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo: secondo l’amministrazione mancavano le condizioni eccezionali che legittimano l’actio collettiva e cumulativa, avendo ciascun produttore impugnato provvedimenti riferiti a fattispecie e circostanze specifiche.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla regola generale secondo cui il ricorso deve investire un solo provvedimento, salvo connessione procedimentale o funzionale da verificare con rigore, onde evitare confusione di controversie, aggravio dei tempi del processo o abuso dello strumento per eludere il contributo unificato (Cons. Stato, Sez. III, n. 8527 del 2021). Il ricorso collettivo richiede identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, Sez. III, n. 2470 del 2023); quello cumulativo presuppone la riferibilità degli atti al medesimo procedimento e vizi che colpiscano nella stessa misura i diversi provvedimenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 7045 del 2021).

Con specifico riguardo al contenzioso sulle quote latte, la Sezione richiama il proprio consolidato insegnamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4427 del 2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 3585 del 2023): le censure implicano un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni e sono inammissibili quando investono, senza adeguate precisazioni, la concreta determinazione dell’importo singolarmente dovuto, o quando non è dato comprendere i fatti costitutivi della pretesa di ciascuna azienda.

Nel caso concreto il ricorso di primo grado era non solo collettivo ma anche cumulativo, in quanto rivolto a una pluralità di atti formalmente distinti. Difettano tuttavia le condizioni di proponibilità: i ricorrenti versano in condizioni non omogenee, essendo ciascun rapporto debito-credito diverso per scaturigine, importo e titolo ed esposto a fatti costitutivi, modificativi ed estintivi differenziati; le doglianze non sono calibrate sulla posizione di ciascun intimato; gli atti appartengono a sequenze procedimentali distinte ed autonome.

La Corte esclude che la giurisdizione esclusiva valga a immutare le condizioni di proponibilità, legate alla peculiare fisionomia impugnatoria del giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 8582 del 2025). Irrilevante è pure l’impugnazione dell’atto presupposto a valenza generale: i vizi avrebbero riverberi diversi sul piano conformativo, e la trama del ricorso include rilievi che presuppongono posizioni differenziate, tanto che per alcuni ricorrenti non sarebbe stato inviato l’atto di avvio del procedimento.

Rileva, inoltre, la domanda risarcitoria proposta, che presuppone uno specifico accertamento per ciascuna azienda e valutazioni in fatto e in diritto proprie di ciascun ricorrente, non compatibili con la cognizione in un giudizio cumulativo e collettivo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 602 del 2025). L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile, con assorbimento del secondo motivo e delle questioni di compatibilità eurounitaria; spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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