Accesso al contributo INAIL e requisito di equivalenza dell’allestimento dei trattori (TAR Marche n. 184 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’equivalenza dell’allestimento previsto dall’Avviso pubblico ISI 2020 si applica anche ai trattori agricoli, e non soltanto alle macchine. Esso costituisce un corollario ragionevole delle disposizioni della lex specialis, in ragione della finalità del contributo, destinato esclusivamente a migliorare la sicurezza e non le prestazioni del mezzo. Il limite del 30% di incremento della potenza conferma che il finanziamento non è preordinato a ottenere miglioramenti di comfort o di prestazioni. Il contributo INAIL, pertanto, non può coprire optional richiesti dal cliente e privi di documentazione dell’incremento della sicurezza. L’Amministrazione può legittimamente assumere a base dell’erogazione il preventivo presentato dall’impresa, non sostituibile dalle successive dichiarazioni del fornitore.
Il Fatto
Una micro impresa attiva nella lavorazione e coltivazione del terreno conto terzi partecipava nel 2021 all’Avviso pubblico ISI 2020 indetto da INAIL per le Marche, chiedendo un contributo di euro 76.547,00 per un progetto di riduzione del rischio rumore mediante sostituzione di trattori agricoli. La domanda si collocava in posizione utile.
Con comunicazione del 24 giugno 2022 INAIL escludeva la finanziabilità del progetto, rilevando che il trattore da acquistare superava di oltre il 30% la potenza di quello da sostituire. A seguito delle osservazioni dell’impresa, con provvedimento del 28 luglio 2022 l’istituto disponeva l’ammissione parziale per euro 55.180. Confermata la motivazione tecnica con comunicazione del 20 settembre 2022, l’impresa impugnava gli atti chiedendo l’ammissione integrale e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si contestava l’applicazione del requisito di equivalenza dell’allestimento ai trattori agricoli. Il Tribunale riconosce che il punto 3 dell’allegato al bando può creare confusione, perché colloca l’equivalenza nella parte dedicata alle macchine e non la riporta chiaramente nel modulo della perizia asseverata. Tuttavia, la finalità della misura — aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, qui tramite la riduzione dell’inquinamento acustico — impone di ritenere il requisito applicabile anche ai trattori. Il contributo non è destinato a migliorare comfort o prestazioni, come dimostra il limite del 30% di incremento della potenza, non contestato. L’equivalenza costituisce dunque un ragionevole corollario delle disposizioni del bando.
Quanto al secondo motivo, relativo al prezzo di listino e agli accessori, il Collegio osserva che il preventivo del 29 giugno 2022 distingueva chiaramente gli accessori a costo zero da quelli a pagamento, mentre la successiva dichiarazione del produttore qualificava le restanti voci come optional richiesti dal cliente, non riconducibili ad accessori o attrezzature intercambiabili. Poiché tali optional non erano inclusi nella perizia asseverata né nella domanda, e non era documentato alcun incremento della sicurezza, il loro mancato finanziamento è coerente con il principio di parità di allestimento. In assenza di questa analisi, il richiedente godrebbe di un’arbitraria libertà sull’entità e sul prezzo degli accessori.
Il Tribunale precisa che l’Amministrazione non poteva che riferirsi al preventivo presentato dall’impresa, il quale conteneva numerosi accessori di serie compresi nel prezzo base. Tale documento costituisce la base dell’erogazione del contributo e non può essere sostituito dalle contestazioni successive, che non dettagliano cosa fosse erroneo in un preventivo chiaramente articolato.
Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude lo sviamento di potere: l’entità del contributo concesso appare coerente con le finalità del bando, limitate a incentivare il miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza rispetto alle condizioni preesistenti. L’accesso al contributo è stato peraltro assicurato nonostante l’iniziale indicazione di un mezzo non finanziabile. Il ricorso è pertanto respinto, unitamente alla domanda risarcitoria. La presenza di elementi di dubbia interpretazione nel bando giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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