Difetto sopravvenuto di interesse e sanzione ex art 26 cpa senza soccombenza (TAR Lazio n. 226 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro definitivo dei provvedimenti impugnati, con la loro integrale sostituzione ad opera di successivi atti oggetto di autonoma impugnazione, determina la improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La mancata adozione di mere formalità esecutive, quali l’annotazione sul foglio matricolare o altri adempimenti privi di effetto costitutivo sullo stato giuridico del militare, non integra un interesse residuo all’accertamento dell’illegittimità. In assenza di una rituale proposizione dell’azione risarcitoria, non può disporsi l’accertamento dell’illegittimità degli atti già annullati. La domanda di condanna ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. non ha autonomia rispetto al merito, riguardando una statuizione sulle spese, e presuppone l’accertamento della soccombenza, che nel caso di improcedibilità non può essere pronunciato.

Il Fatto

Un Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio presso una sede periferica, partecipava all’interpello ordinario per il ripianamento di posizioni esigenti relativo alla programmazione avvicendamenti per Sottufficiali e Graduati per l’anno 2022, indicando alcune sedi di gradimento. Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con missiva dell’aprile 2022, invocando l’art. 38 del disciplinare allegato all’interpello, dichiarava di rinunciare alla manifestazione di interesse al trasferimento.

L’Amministrazione riteneva tuttavia confermata la domanda di partecipazione e inseriva il militare nella graduatoria definitiva per la sede di Roma. Il ricorrente impugnava i dispacci di pubblicazione delle graduatorie e, con motivi aggiunti, il sopravvenuto ordine di trasferimento con decorrenza settembre 2022, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione per responsabilità aggravata ex art. 26, comma 2, c.p.a. Il ricorso veniva accolto in sede cautelare, con conferma in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, all’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza collegiale, l’Amministrazione ha attestato e documentato di avere dapprima sospeso e poi definitivamente annullato l’ordine di impiego oggetto del giudizio. Il ricorrente è stato successivamente trasferito da altra sede, in forza di un distinto provvedimento adottato all’esito di una diversa e sopravvenuta normativa interna, autonomamente impugnato davanti alla stessa Sezione.

Su tali premesse, il Tribunale esclude che residui un interesse all’annullamento di provvedimenti già ritirati dall’Amministrazione e superati da successive determinazioni. Richiamando l’indirizzo di Cons. di Stato Ad. Plen. n. 8 del 2022, i giudici precisano che, in assenza di una rituale dichiarazione circa l’eventuale proposizione di un’azione risarcitoria, non può farsi luogo all’accertamento dell’illegittimità degli atti.

Non vale in senso contrario, osserva il Collegio, la mancata annotazione delle sopravvenienze sul foglio matricolare, che costituisce un mero documento di registrazione degli eventi di carriera del militare ai sensi dell’art. 1023 d.lgs. n. 66/2010. Parimenti irrilevante è la mancata adozione di ulteriori adempimenti, solo genericamente indicati, trattandosi di mere formalità esecutive prive di effetto costitutivo sullo stato giuridico del militare.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono dunque dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Analoga sorte segue la domanda ex art. 26, comma 2, c.p.a.: la sanzione per lite temeraria presuppone l’accertamento della soccombenza, che nella specie non può essere pronunciato. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda contenziosa e l’andamento complessivo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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