Cessazione materia per sopravvenuta concessione contributo e spese soccombenza virtuale (TAR Campania n. 4513 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avverso il diniego di contributo economico, la sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente, mediante annullamento d’ufficio dell’atto impugnato, determina la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione che provvede tardivamente in senso conforme alla pretesa del ricorrente resta soccombente ai fini delle spese processuali, che seguono il principio della soccombenza virtuale. La misura della rifusione tiene conto del comportamento processuale complessivo e del riconoscimento, seppure postumo, della fondatezza dell’istanza. Il giudice amministrativo dichiara quindi la cessazione del giudizio e liquida le spese a carico dell’ente pubblico secondo equità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Comune di Napoli la concessione del contributo per la morosità incolpevole per l’annualità 2024, nell’ambito del fondo regionale destinato agli inquilini impossibilitati a pagare l’affitto. Il Comune aveva respinto l’istanza richiamando una circolare della Giunta Regionale della Campania del 06.03.2024, secondo cui, data la natura eccezionale del contributo, chi ne aveva già beneficiato nelle annualità precedenti non poteva accedervi nuovamente, a prescindere dall’entità dell’importo e dalla destinazione.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, il Comune depositava una memoria in cui dava atto di aver riesaminato la pratica e di aver annullato d’ufficio il diniego, concedendo il contributo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha precisato, con memoria del 12.02.2025, che il servizio competente ha riesaminato la pratica e, con una nuova determinazione dirigenziale, ha annullato d’ufficio il precedente diniego, riconoscendo il contributo richiesto.

Ne deriva che l’interesse sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto. Non residua alcuna utilità alla prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 55 c.p.a., disposizione richiamata dal Collegio nel fissare l’udienza di merito.

Sul piano delle spese, il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione, pur avendo adottato un provvedimento conforme alla pretesa del ricorrente, vi ha provveduto solo in pendenza di giudizio. La condanna alle spese resta quindi giustificata, pur con una liquidazione contenuta che tiene conto del riconoscimento postumo della fondatezza della domanda.

Il Collegio liquida le spese in favore del ricorrente in complessivi 1.200 euro, oltre I.V.A., C.N.A.P., rimborso spese generali e contributo unificato, ove versato, condannando il Comune di Napoli a rifonderle. Dispone infine l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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