Le prescrizioni della Soprintendenza possono imporre la demolizione delle superfetazioni (TAR Campania n. 4511 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di beni culturali, l’autorizzazione resa ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 può contenere prescrizioni che impongono la demolizione o la rimozione di opere, ove queste costituiscano superfetazioni prive di valore storico o artistico. Il comma 5 della norma, nel prevedere che l’autorizzazione “può contenere prescrizioni” senza ulteriore specificazione, consente di includervi anche siffatti interventi ripristinatori. Le valutazioni della Soprintendenza in ordine alla tutela dei valori monumentali sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo nei limiti della irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della incoerenza motivazionale. La legittimazione passiva del destinatario del provvedimento spetta all’amministratore di condominio, quale gestore delle parti comuni.

Il Fatto

I ricorrenti, usufruttuari e nudo proprietario di un’unità immobiliare al secondo piano di un palazzo monumentale napoletano, gravato da vincolo di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, impugnavano il parere favorevole con prescrizioni reso dalla Soprintendenza in data 2.08.2024.

Il provvedimento, relativo al restauro della facciata est, imponeva, per quanto di interesse, la chiusura di un’apertura al livello basamentale, la demolizione di un volume adibito a servizio igienico e del setto separatore sul terrazzo dell’ultimo piano, nonché la rimozione di paraste in tufo e di tubazioni incongrue. I ricorrenti deducevano carenza di potere, difetto di partecipazione procedimentale, contraddittorietà e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. La Soprintendenza, nell’adottare il parere ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, non è titolare di un potere limitato alle sole modalità esecutive del restauro: il comma 5 prevede che l’autorizzazione “può contenere prescrizioni” senza ulteriore specificazione. Vi rientrano dunque anche la demolizione e la rimozione di opere costituenti superfetazioni prive di valore storico o artistico.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude il difetto di partecipazione. Il progetto era stato presentato dall’amministratore di condominio, destinatario degli atti, in un iter caratterizzato da costante dialettica. La facciata rientra tra i muri maestri e, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, cod. civ., è parte comune: ne deriva la piena legittimazione dell’amministratore. I ricorrenti non hanno inoltre dimostrato che la loro partecipazione avrebbe mutato la determinazione, con applicazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990.

Nel respingere i motivi sull’eccesso di potere, la sentenza ribadisce che le valutazioni della Soprintendenza sono connotate da discrezionalità tecnica, sindacabile solo per irragionevolezza o travisamento. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma verifica soltanto la plausibilità dell’opzione prescelta.

Nel merito, la motivazione del parere e la relazione tecnica illustrano l’avanzamento istruttorio: dal progetto definitivo del 2015, attraverso il rinnovo del 2021 con richiesta di elaborati esecutivi, fino alle note del 2022 e del 2023 che sollecitavano un trattamento unitario della facciata. La Soprintendenza ha accertato, sulla base della documentazione d’archivio, che il volume, il setto e le paraste non risultano autorizzati e costituiscono superfetazioni realizzate dopo il 1967.

Nessuna contraddittorietà è ravvisabile nella successione degli atti: le prescrizioni, adeguatamente motivate, sono funzionali alla conservazione dell’integrità materiale del complesso e dei suoi valori storici e artistici. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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