Contributo una tantum case di cura accreditate e giurisdizione giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3705 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla richiesta di note di credito e al recupero di somme corrisposte a strutture sanitarie private accreditate, in relazione al contributo una tantum previsto dall’art. 1, comma 495, legge n. 178/2020, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Le note con cui l’azienda sanitaria comunica la volontà di recuperare importi che ritiene non dovuti costituiscono espressione di attività privatistica, non di potere autoritativo. Il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/1992, e il giudice ordinario può direttamente accertare le singole voci del credito. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce case di cura a indirizzo riabilitativo, accreditate e contrattualizzate con il servizio sanitario regionale. Le prestazioni, erogate in regime di ricovero ordinario o di day hospital, sono remunerate a tariffa giornaliera sulla base di accordi annuali sottoscritti con l’azienda sanitaria provinciale.

A causa dell’emergenza pandemica, la struttura ha registrato una riduzione dell’attività e ha chiesto il contributo una tantum previsto per il 2021 dall’art. 1, comma 495, legge n. 178/2020, emettendo fatture per il 90% del dodicesimo del budget assegnato. L’azienda sanitaria ha dapprima attestato la congruità della produzione, poi ha chiesto l’emissione di note di credito per la parte eccedente le prestazioni rese e ha respinto le controdeduzioni della società. Da qui il ricorso per l’annullamento di questi atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, con avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, ritenendo la materia devoluta al giudice ordinario.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi nei rapporti tra aziende sanitarie e case di cura, qualificabili come concessione di pubblico servizio, quando la contestazione abbia ad oggetto solo l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione (Cass., Sez. unite, n. 10149 del 20.06.2012; TAR Campania, Napoli, nn. 2398/2024, 3901/2024, 3906/2024, 3907/2024).

Nel caso concreto, la richiesta di note di credito e le ulteriori note dell’azienda sanitaria sono qualificate come meri atti privatistici, con cui l’amministrazione comunica la volontà di procedere al recupero delle somme che ritiene dovute. Esse non costituiscono espressione di potere autoritativo, ma di un’attività privatistica intesa al recupero di determinate somme di denaro.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario. Restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

La recente stabilizzazione dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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