SCIA edilizia, autotutela tardiva e affidamento sul cambio di destinazione d’uso (TAR Sicilia n. 3710 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione conserva un potere residuale di autotutela sugli effetti della SCIA, che non richiede un previo provvedimento di secondo grado ma condivide presupposti e procedimento dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il cambio di destinazione d’uso che contrasti con la zonizzazione del piano regolatore integra ragione sufficiente a sorreggere l’annullamento, essendo la difformità rispetto alle norme di attuazione idonea a giustificare la determinazione caducatoria. La domanda risarcitoria è priva di base quando manchi l’ingiustizia del danno, per difetto dei vizi dell’atto, e quando il privato non abbia valutato con diligenza la conformità della SCIA al quadro normativo. La buona fede, presupposto dell’affidamento tutelabile, non può prescindere da tale diligenza.
Il Fatto
Una società proprietaria di immobili multifunzionali in zona F del piano regolatore comunale presenta, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001, una SCIA alternativa al permesso di costruire per modificare la destinazione d’uso di alcuni locali, con mere opere interne. Decorso il termine di trenta giorni senza rilievi, la società esegue i lavori e loca l’immobile a un’azienda commerciale.
Circa sei mesi dopo, il Comune avvia il procedimento e adotta un’ordinanza di annullamento in autotutela degli effetti della SCIA, limitatamente a uno dei corpi di fabbrica, con ordine di demolizione e ripristino. La società impugna l’atto davanti al TAR Sicilia e chiede il risarcimento dei danni, allegando il tardivo intervento dell’ente e il conseguente affidamento. Nelle more del giudizio ottiene un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, cosicché la domanda caducatoria diviene improcedibile; resta da decidere la pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ma procede ugualmente all’esame dei vizi dell’atto, perché la parte ha conservato interesse all’accertamento ai fini risarcitori.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 41 delle norme di attuazione del piano regolatore destina le zone F3/F4 ad attrezzature sportive e verde attrezzato; l’art. 41-bis riguarda invece le sole zone F5, qui non ricorrenti, e ammette attività turistico-ricettive, commerciali e di ristorazione. La destinazione a ristorante-pizzeria non rientra dunque tra quelle consentite. Tale difformità è sufficiente a sorreggere l’atto impugnato, restando inconferenti le ulteriori rationes decidendi. Quanto alla sottoscrizione da parte del segretario comunale, essa trova titolo nella sostituzione del responsabile di P.O. disposta con determina sindacale. I vizi di difetto di istruttoria e travisamento restano privi di supporto dimostrativo; il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 8148 del 2023 sull’assenza di contraddittorietà tra atti di procedimenti autonomi.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’autotutela è stata esercitata entro il termine massimo dell’art. 19, comma 4, l. n. 241/1990: dopo la scadenza del termine inibitorio residua un potere che incide sugli effetti prodotti ex lege dalla SCIA, condividendo con l’autotutela classica presupposti e procedimento, come precisato da Cons. Stato, sez. VI, n. 4600 del 2024. L’ordinanza ha esplicitato ragioni concrete di interesse pubblico — impatto sulla viabilità, sui servizi e sul carico urbanistico — non mere esigenze di ripristino della legalità. Il tertium comparationis addotto è inconferente, riguardando un chiosco e un’area pubblica.
La pretesa risarcitoria è respinta. Dall’infondatezza dei vizi consegue l’assenza dell’ingiustizia del danno. Non è inoltre invocabile la lesione dell’affidamento: perché l’aspettativa alla stabilità degli effetti sia tutelabile occorre la buona fede dell’interessato, che presuppone la diligenza nella valutazione della corrispondenza della SCIA al quadro normativo, richiamandosi Cons. Stato, sez. V, n. 5140 del 2023. Diligenza esclusa, nel caso, dal chiaro tenore dell’art. 41 delle norme di attuazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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