Contributo unificato, legittimazione passiva della segreteria e no al rinvio UE (Cass. civ. Sez. V n. 25729 del 20.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli atti di accertamento o di riscossione del contributo unificato, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’invito al pagamento, ai sensi degli artt. 247 e 248 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e deve escludersi nei confronti di qualsiasi altro soggetto, incluso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il diverso regime di adempimento del contributo da parte dell’amministrazione, che vi provvede mediante prenotazione a debito, non configura una disparità di trattamento processuale rilevante ex artt. 2 e 9 del Trattato sull’Unione europea, trattandosi di modalità di pagamento e non di esenzione dal tributo. È inammissibile il ricorso che prospetti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. celando, dietro la dedotta motivazione apparente, la mera non condivisione della valutazione di merito.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana l’avviso con cui la segreteria della medesima Commissione aveva irrogato la sanzione di 760,00 € per il parziale pagamento del contributo unificato dovuto in relazione a un giudizio di registro ivi incardinato. I contribuenti avevano parametrato il valore della controversia al criterio dell’indeterminabilità, essendo stati vittoriosi in entrambi i gradi di merito, con parziale accoglimento dell’impugnazione dell’amministrazione in sede di legittimità.
La Commissione regionale rigettava l’appello avverso la decisione provinciale, ritenendo che alle segreterie spetti il compito di richiedere il contributo non versato, che il valore della causa dovesse commisurarsi a quello indicato nel ricorso e che la prenotazione a debito non integrasse alcun profilo di incostituzionalità. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso; la Commissione regionale restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione pregiudiziale di rito. Il ricorso originario era stato proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’invito al pagamento. Il riferimento normativo è duplice: l’art. 247 d.P.R. n. 115/2002, che individua l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, e l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo novellato dal d.lgs. n. 156/2015, secondo cui le cancellerie e segreterie stanno in giudizio direttamente per il contenzioso in materia di contributo unificato. Ne discende il difetto di legittimazione passiva di ogni altro soggetto e, conseguentemente, l’inammissibilità del controricorso ministeriale.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale, la Corte ne esclude i presupposti. L’art. 14 d.P.R. n. 115/2002 individua il soggetto obbligato al versamento in colui che per primo si costituisce in giudizio. L’amministrazione pubblica, ammessa al regime della prenotazione a debito, adempie virtualmente mediante annotazione ai sensi dell’art. 280 d.P.R. n. 115/2002. Il meccanismo non incide sull’individuazione dell’obbligato, ma sulle sole modalità di adempimento, traducendosi in un’annotazione a futura memoria. La parte pubblica recupera poi dal soccombente l’importo annotato, trasferendolo all’erario. Non si configura, pertanto, alcuna diseguaglianza processuale tra contribuente ed ente impositore.
La Corte ribadisce che l’importo del contributo unificato tributario è commisurato al valore della controversia, che corrisponde al valore dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Si tratta di scelta legislativa discrezionale e ragionevole, di applicazione comune in altri ordinamenti europei. Il rinvio pregiudiziale è escluso perché la questione non è rilevante e la corretta interpretazione del diritto unionale si impone con evidenza, secondo i criteri della sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 2021, C-561/19, che ha confermato l’esonero del giudice di ultima istanza, fermo il dovere di motivare le ragioni del ravvisato esonero.
Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama la nozione di motivazione apparente elaborata dalle Sezioni Unite n. 8053/2014: è apparente la motivazione graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione. Nella specie, il giudice di merito ha esposto in modo intellegibile le ragioni della determinazione del valore secondo il criterio normativo. Il motivo cela, dietro la censura di motivazione apparente, la non condivisione della valutazione di merito, coltivabile semmai sotto il paradigma della violazione di legge. Alla stregua di tali osservazioni il ricorso è respinto, senza liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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