Eccezione di inadempimento e decadenza: rilievo officioso della tardività nel giudizio di appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 15781 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inadempimento è un’eccezione in senso stretto che, se non proposta nei modi e nei termini di cui agli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., è tardiva. La conseguente decadenza deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche qualora il giudice di prime cure abbia omesso di dichiararla, potendo la relativa questione essere devoluta al giudice d’appello. In sede di legittimità, l’interpretazione delle clausole contrattuali deve ritenersi incensurabile se plausibile e non contrastante con i criteri ermeneutici, non potendo la censura risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio un Comune per ottenere il pagamento del residuo compenso per l’attività di progettazione e direzione lavori. Il Tribunale rigettava la domanda, riconoscendo un inadempimento del professionista. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva la domanda, ritenendo l’eccezione di inadempimento tardivamente sollevata dal Comune e non rilevata dal primo giudice. La stessa Corte escludeva il diritto a compensi aggiuntivi per l’attività svolta in sede transattiva. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia il professionista, sia il Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto infondate le censure relative all’interpretazione delle clausole del disciplinare d’incarico, in quanto la Corte territoriale aveva fornito un’interpretazione plausibile e conforme ai criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ..
In particolare, la Corte ha precisato che la denuncia di un errore di diritto nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole ermeneutiche, ma deve specificare i canoni che si assumono violati e il punto in cui il giudice di merito se ne sia discostato. La decisione impugnata non deve essere l’unica interpretazione astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili, come nel caso di specie (Cass. n. 28319/2017).
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha chiarito che l’eccezione di inadempimento è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e che la sua tardività andava eccepita con la comparsa di costituzione e risposta. Ha inoltre precisato che la decadenza per l’inosservanza dei termini preclusivi è rilevabile d’ufficio e, nel caso in cui il primo giudice abbia omesso di rilevarla, la questione può essere correttamente devoluta al giudice d’appello dal professionista. La Corte ha infine rigettato la doglianza del Comune, ritenendo la fattispecie del tutto speculare rispetto ai precedenti citati e, quindi, non pertinente.
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Nota della Redazione
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