Revisione prezzi appalti misti: criterio di prevalenza inapplicabile in fase esecutiva (Cons. Stato n. 2975 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio di prevalenza dei servizi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 50/2016 opera nella fase dell’evidenza pubblica e dell’aggiudicazione, non in quella esecutiva del rapporto. Il Fondo per l’adeguamento dei prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50/2022 attiene alla fase esecutiva e all’adempimento contrattuale. Ne consegue che il Ministero non può escludere aprioristicamente i S.A.L. dei lavori in un appalto misto sulla sola base della prevalenza dei servizi risultante dalla BDNCP. Deve invece verificare in concreto la separabilità delle distinte componenti e i prezzari applicati. Il divieto di analogia dell’art. 14 delle preleggi non è conferente prima di tale verifica.

Il Fatto

La società appellante, gestore in house del servizio idrico integrato, presenta istanza di accesso al Fondo per gli adeguamenti dei prezzi dei materiali da costruzione, con riferimento ai S.A.L. dei lavori eseguiti in una pluralità di contratti. Il Ministero le riconosce dapprima un importo parziale, poi lo rettifica in aumento a seguito dell’istanza di autotutela.

Residuano esclusioni relative a contratti qualificati come misti, con prevalenza dei servizi secondo la banca dati ANAC, e ad alcune schede calcolate con incremento forfettario. La società impugna davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso e dichiara manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale. Propone quindi appello, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene anzitutto infondato il motivo sulla partecipazione procedimentale. La nota di parziale diniego ha consentito all’impresa di presentare un’articolata istanza di autotutela, ottenendo la riammissione di parte delle lavorazioni. Il preavviso di rigetto costituisce momento di interlocuzione ulteriore rispetto all’istruttoria, e la sua omissione non determina di per sé illegittimità, valutata alla luce dell’intero iter (richiamata Cons. Stato, II, n. 7158 del 2023).

Il nucleo della decisione riguarda gli appalti misti. L’art. 28 del d.lgs. n. 50/2016 individua la disciplina applicabile alle procedure di aggiudicazione, mediante i criteri di prevalenza e di combinazione. Esso non disciplina però il rapporto contrattuale in fase esecutiva, assoggettato alle norme civilistiche. L’art. 26 del d.l. n. 50/2022 opera invece proprio in fase esecutiva, quale misura straordinaria e obbligatoria di adeguamento, distinta dalla revisione prezzi in senso stretto (richiamate Cons. Stato, III, n. 3317 del 2022 e n. 7288 del 2023).

Il Ministero ha perciò errato escludendo in via automatica i S.A.L. dei lavori in forza della prevalenza dei servizi. Avrebbe dovuto interrogarsi sulla separabilità delle componenti dell’appalto misto in fase esecutiva. Il Collegio ritiene non rilevanti né il rinvio pregiudiziale, poiché le direttive non regolano l’esecuzione salvo modiche alteranti la concorrenza (C-454/06 Pressetext), né la questione di costituzionalità. Non è conferente il precedente che ha escluso l’applicabilità della norma ai contratti di soli servizi o forniture, non avendo affrontato i contratti misti.

È invece fondata, per difetto di istruttoria, la censura sul contratto per cui il Ministero ha omesso ogni verifica concreta dei S.A.L. e dei prezzari applicati. Restano invece infondati i motivi sulle schede calcolate con incremento forfettario: la stazione appaltante deve usare il prezzario regionale aggiornato, mentre l’aumento del 20% è consentito solo in via transitoria con obbligo di conguaglio. Sul contratto con documentazione incoerente, il Ministero ha chiesto chiarimenti senza escludere, e opera il principio di autoresponsabilità (richiamate Cons. Stato, Ad. pl., n. 9 del 2014 e Cons. Stato, V, n. 2732 del 2024). L’appello è accolto nei limiti di cui in motivazione, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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