Contributo unificato e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (Cons. Stato n. 7699 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115/2002. L’obbligo di rimborso deriva direttamente dalla legge e si sottrae alla potestà del giudice, sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare. La sentenza rileva unicamente quale presupposto per l’individuazione della parte soccombente, tenuta a rimborsare il contributo alla parte vittoriosa che lo ha corrisposto. Nel giudizio di ottemperanza il rimborso va pertanto negato quando nel giudizio definito non vi sia stata soccombenza, neppure virtuale, dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 5207 del 24 giugno 2022, chiedendo che sia ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca il rimborso del contributo unificato versato nel giudizio definito con quella pronuncia.

Espone di aver impugnato davanti al TAR Lazio la propria esclusione dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/2018. Il Tribunale aveva respinto la domanda cautelare, poi accolta in appello dal Consiglio di Stato, che aveva ordinato la saturazione dei posti vacanti. Il Ministero aveva quindi immatricolato il ricorrente. Con la sentenza di cui si domanda l’esecuzione il Consiglio di Stato aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese. Il Ministero ha negato il rimborso del contributo, ritenendo che l’amministrazione non fosse soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’importo del contributo grava sempre sulla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita. Richiama sul punto un indirizzo consolidato, espresso tra le altre da Cons. Stato, Sez. V, n. 6550 del 2024 e da Sez. IV, n. 2635 del 2017.

Da tale regola deriva che l’obbligo di rimborso sorge direttamente e automaticamente dalla legge, senza necessità di una specifica statuizione nella sentenza. L’obbligazione ex lege si sottrae alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare, e la sentenza rileva solo come presupposto per individuare la parte soccombente.

Il ricorrente deduce correttamente la regola, ma la sua applicazione al caso concreto non lo favorisce. Il rimborso non può essere posto a carico integrale dell’amministrazione, perché nel giudizio di appello non vi è stata soccombenza di quest’ultima, neppure virtualmente dichiarata. La pronuncia conclusiva non ha accertato nel merito la fondatezza dell’appello, ma si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere, sul rilievo che il consolidamento della posizione dello studente derivava dal superamento degli esami, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie.

La soccombenza non può individuarsi nel fatto che, all’esito della sentenza di primo grado, fosse consentita la prosecuzione della frequenza anche dopo l’esaurimento degli effetti della pronuncia cautelare. Il consolidamento della posizione del ricorrente può al più derivare dall’esecuzione della sentenza appellata, mentre il giudizio di appello fu proposto per la ritenuta non piena satisfattività di quella pronuncia, con censure rimaste estranee alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese del giudizio di ottemperanza sono compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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