Nessun rimborso del contributo unificato in ottemperanza senza soccombenza della P.A. (Cons. Stato n. 7700 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del contributo unificato dovuto dalla parte soccombente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002, presuppone l’accertamento di una soccombenza, anche solo virtuale, della parte obbligata. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, con assorbimento dei motivi e compensazione delle spese, non configura alcuna soccombenza dell’Amministrazione, poiché il giudice non accerta nel merito la fondatezza dell’appello. L’obbligazione ex lege di rifusione opera automaticamente, ma solo quando la sentenza individui la parte soccombente. In assenza di tale presupposto, la domanda di rimborso proposta in sede di ottemperanza è infondata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio l’esclusione dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Il Tribunale aveva respinto la domanda cautelare, poi accolta in appello dal Consiglio di Stato, che ordinava al Ministero l’immatricolazione presso l’Ateneo indicato. Il ricorrente proseguiva gli studi con profitto.
Con una successiva sentenza il Consiglio di Stato dichiarava la cessazione della materia del contendere, rilevato il consolidamento della posizione dello studente, e compensava le spese. Il ricorrente, ritenuta l’Amministrazione definitivamente soccombente, chiedeva il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero negava il rimborso. Il ricorrente agiva allora per l’ottemperanza della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola secondo cui l’importo del contributo unificato grava sempre sulla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se questa non si è costituita. L’obbligo di rimborso deriva direttamente e automaticamente dalla legge, senza necessità di specifica statuizione, ed è sottratto alla potestà del giudice tanto quanto alla compensazione, quanto alla determinazione dell’ammontare. Richiama sul punto Cons. Stato n. 6550 del 2024 e Cons. Stato n. 3517 del 2020.
La Corte riconosce che l’onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e che la sentenza rileva unicamente quale presupposto per individuare tale parte. Il passaggio decisivo è però l’individuazione della soccombenza nel caso concreto: il rimborso non può essere posto a carico integrale dell’Amministrazione, non essendovi stata nel giudizio di appello alcuna soccombenza di quest’ultima, neppure virtualmente dichiarata.
Il Collegio ricostruisce l’iter del giudizio definito con la sentenza da ottemperare. Il ricorrente si era collocato in posizione non utile per l’immatricolazione; il TAR aveva respinto il ricorso, che era stato poi appellato. Con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione il Consiglio di Stato si era pronunciato esclusivamente sulla prima censura, relativa alla mancata declaratoria di improcedibilità per l’avvenuto superamento degli esami, assorbendo i restanti motivi e dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Da qui la conclusione: il giudice non ha accertato nel merito la fondatezza dell’appello. La compensazione delle spese era stata disposta “in ragione delle peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio”. La circostanza che l’ammissione alla frequenza fosse derivata dall’ordinanza cautelare non integra una soccombenza virtuale dell’Amministrazione. La domanda di rimborso è pertanto respinta, con compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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