Contributo unificato dovuto dalla parte soccombente anche con compensazione delle spese (TAR Emilia-Romagna n. 642 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il contributo unificato versato per il giudizio di merito è dovuto, in ogni caso, dalla parte soccombente, anche quando le spese di lite siano state compensate dal giudice. La regola dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 prevale sulla statuizione compensativa e impone la restituzione del contributo a chi lo ha anticipato. La relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, non a quella del giudice tributario, perché non ha ad oggetto l’an debeatur del tributo ma l’esecuzione del giudicato amministrativo. È soccombente l’amministrazione i cui atti siano stati annullati, anche se l’annullamento non le impone di attribuire al ricorrente il bene della vita richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente propone giudizio di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione la restituzione del contributo unificato versato nel giudizio conclusosi con una precedente sentenza del TAR Emilia-Romagna. In quel giudizio il Tribunale aveva compensato le spese per soccombenza reciproca e nulla aveva statuito sul contributo.

Il Ministero intimato eccepisce in camera di consiglio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello tributario, richiamando a sostegno una pronuncia del TAR Milano. La causa viene trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ne rinviene il presupposto fattuale in una errata lettura del precedente invocato. Nella fattispecie decisa dal TAR Milano sussisteva una soccombenza reciproca effettiva: la domanda di annullamento era stata accolta, ma le istanze risarcitorie erano state respinte e dichiarate inammissibili.

Nel caso in esame, invece, la precedente sentenza ha respinto alcuni motivi ma ha accolto due censure, annullando gli atti impugnati e imponendo all’amministrazione di riaprire il procedimento di verifica dell’anomalia. L’accoglimento, sia pure parziale, ha determinato la soccombenza dell’amministrazione sugli atti annullati. La compensazione delle spese resta giustificata dall’andamento processuale, ma non incide sulla questione del contributo.

Su quest’ultima, non esaminata dalla sentenza di merito, il collegio applica l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui l’onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale e anche se essa non si è costituita. La controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di esecuzione del giudicato e non di accertamento del tributo.

Il Tribunale chiarisce che l’annullamento degli atti rende soccombente l’amministrazione anche quando non comporta il conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. La domanda è pertanto fondata: il Ministero deve restituire il contributo entro sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Ministero della giustizia, con facoltà di subdelega e termine di ulteriori sessanta giorni.

I contrasti interpretativi sulla questione giustificano la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza, fermo l’obbligo dell’amministrazione di restituire un importo pari al contributo unificato versato anche per il presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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