Transito nei ruoli civili difesa: motivazione rafforzata sulla sede di assegnazione (TAR Puglia n. 1476 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione esige una motivazione specifica e comprensibile, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che dia conto dell’effettiva necessità di individuare quella determinata sede e dell’inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti per il dipendente. I criteri dell’Annesso 2 alla Circolare ministeriale n. 51229 del 25 luglio 2023 vanno letti sistematicamente, valorizzando le possibilità di deroga in presenza di documentate e gravi situazioni personali o di esigenze di elevata protezione sociale. L’esigenza di ripianare le carenze organiche non legittima la compressione integrale dell’interesse del transitato. Il transito nei ruoli civili non è assimilabile a una nuova assunzione e postula la continuità del rapporto di impiego, con conseguente sindacabilità giurisdizionale delle scelte di assegnazione.
Il Fatto
La ricorrente, arruolata nella Marina Militare, è stata giudicata dalla Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e idonea all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Ha quindi chiesto di transitare in tali aree e di essere assegnata a una sede compatibile con le proprie condizioni.
La Direzione Generale per il Personale Civile ha respinto la domanda relativa alla sede indicata e ne ha individuata una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio. Da qui il ricorso, articolato in tre censure connesse: difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 21 della legge n. 104/1992.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che, nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla funzionale distribuzione del personale sul territorio e l’interesse privato del dipendente, il primo è in linea generale prevalente. Ciò non elimina, tuttavia, l’esigenza di una motivazione espressa e convincente ex art. 3 della legge n. 241/1990, tanto più necessaria quanto più l’atto incide sulla sfera personale, familiare ed economica del dipendente, trasferito a centinaia di chilometri dalla sede precedente.
Il Tribunale sottolinea che non si tratta di prima assegnazione di un neo-assunto, ma di provvedimenti che postulano la continuità del rapporto di impiego e incidono su persone con problematiche di salute, spesso mature e con nuclei familiari da mantenere. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 8136 del 2022.
Il percorso argomentativo si snoda attraverso la lettura sistematica della disciplina. L’Annesso 2, applicabile al personale della Marina, va interpretato in rapporto agli altri Annessi riferiti a Esercito, Aeronautica e Arma dei Carabinieri, perché non emergono ragioni per distinguere nettamente i diversi comparti. Da qui l’esigenza di valorizzare le possibilità di deroga previste dalla seconda parte della disposizione: casi di documentate e gravi situazioni personali e particolari esigenze di elevata protezione sociale.
Il Collegio richiama il precedente del TAR Lazio Roma, Sez. I-bis, n. 9606 del 2025, che ha ritenuto non pertinente la motivazione ministeriale fondata sul solo criterio della copertura delle sedi più sguarnite, e la pronuncia TAR Lazio Roma, Sez. I-bis, n. 176 del 2025, che ha escluso l’insindacabilità dell’operato dell’Amministrazione. Viene inoltre valorizzata la nota ministeriale del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum con riguardo al momento dell’assegnazione, che privilegia la sede di ultima assegnazione e detta un regime più favorevole per il personale con profilo tecnico.
Ne deriva che gli atti impugnati sono inidoneamente motivati: non danno conto della necessità concreta di quella determinata sede né dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti, riferibili alla regione di ultimo servizio o a regioni limitrofe. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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