Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 697 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando estranea alla cognizione del giudice amministrativo ogni altra domanda comunque correlata al giudicato stesso. La notificazione del titolo esecutivo alla Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro integra il presupposto dell’art. 14, primo comma, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che subordina l’azione esecutiva all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, che non allega né prova l’avvenuto adempimento, il giudice ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 460/2022, emessa l’11 marzo 2022 dal Tribunale di Trani – Sezione Civile. Con quella decisione era stata parzialmente accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Barletta, condannato al pagamento in favore della parte opposta di euro 12.775,03 e di ulteriori euro 556,58, oltre interessi e spese processuali liquidate in euro 1.200,00.

Il titolo esecutivo è stato notificato al Comune in copia attestata conforme il 13 dicembre 2022. La sentenza ha acquistato valenza di cosa giudicata, come da certificazione del Tribunale di Trani del 17 febbraio 2025. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, ma non ha dedotto alcun adempimento. La causa è stata trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 26 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione proposta, ricondotta all’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. La norma consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio resta però circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato: ne resta fuori la cognizione di qualsiasi domanda ulteriore, anche se correlata al giudicato stesso.

Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali. La notifica del titolo in copia conforme, avvenuta il 13 dicembre 2022, soddisfa il requisito dell’art. 14, primo comma, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva contro la Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica. Il requisito della definitività è documentato dalla certificazione del Tribunale di Trani del 17 febbraio 2025, che comprova la valenza di cosa giudicata ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito, il Comune non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascente dal titolo giudiziale e non ha giustificato in alcun modo la propria inerzia. L’inadempimento resta dunque incontestato. Su questo presupposto il Collegio ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto della provincia di Barletta Andria Trani, con facoltà di delega ad altro dirigente del suo ufficio. Decorso il termine, il commissario provvederà all’esecuzione in luogo e vece dell’Amministrazione entro ulteriori trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’ente intimato. Le spese processuali sono integralmente compensate, in ragione della limitata attività difensiva richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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