Pregiudiziale penale e procedimento disciplinare della Polizia di Stato (TAR Liguria n. 316 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai procedimenti disciplinari del personale delle Forze di Polizia si applica la normativa speciale del d.P.R. n. 737/1981, comprensiva della regola della pregiudizialità penale di cui all’art. 11, e non l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, riservato al pubblico impiego contrattualizzato. Il termine di avvio del procedimento disciplinare, fissato dall’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 in 120 giorni, decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile. In caso di estinzione del reato per prescrizione, l’Amministrazione può utilizzare nel disciplinare gli accertamenti della sede penale senza ripeterli, salvo il dovere di ponderare le difese del dipendente. Il sindacato sulla dosimetria della sanzione resta esterno, limitato alla manifesta irrazionalità o alla palese arbitrarietà.
Il Fatto
Un sovrintendente della Polizia di Stato ha impugnato dinanzi al TAR Liguria il decreto del Capo della Polizia con cui gli è stata inflitta la sospensione dal servizio per quattro mesi, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 737/1981, in relazione alle infrazioni di cui agli artt. 6 n. 1 e 4 n. 18 e all’art. 6 n. 7 del medesimo decreto.
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la tardività dell’azione disciplinare: l’Amministrazione avrebbe conosciuto i fatti fin dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare, ma avrebbe contestato gli addebiti solo molto dopo, superando i termini dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001. Con il secondo motivo ha censurato l’istruttoria, la motivazione del Consiglio di disciplina e la sproporzione della sanzione, anche per la sovrapponibilità del nuovo procedimento a quello già annullato in autotutela. Il Ministero dell’Interno si è costituito per la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del regime applicabile. Il d.lgs. n. 165/2001 opera solo nei comparti contrattualizzati, mentre gli appartenenti alle Forze di Polizia conservano il regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in deroga all’art. 63. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 55-ter invocato dal ricorrente e la vigenza della pregiudiziale penale.
Quanto ai termini, la contestazione è stata ritenuta tempestiva perché intervenuta entro 120 giorni dalla ricezione della decisione irrevocabile della Corte d’Appello, e persino dalla sua pubblicazione mediante deposito. La Corte qualifica quel momento come conoscenza qualificata del datore di lavoro pubblico, richiamando un indirizzo consolidato del Cons. Stato, sez. II, n. 6289 del 2023 e del Cons. Stato, sez. IV, n. 3869 del 2020. La scelta di attendere gli esiti del processo penale non è censurabile.
Sul secondo motivo, il Tribunale ribadisce che, in presenza di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, l’Amministrazione può utilizzare gli accertamenti penali senza doverli ripetere, salva la ponderazione delle difese dotate di oggettivo spessore (Cons. Stato, sez. II, n. 127 del 2024). Il funzionario istruttore ha effettivamente esaminato le deduzioni difensive, tanto che gli episodi di taglieggiamento e di propalazione non sono stati ritenuti provati. Quanto all’accesso al server della Polfer, l’episodio è stato collocato oltre cinque mesi dopo l’aggregazione ad altro ufficio, con credenziali disabilitate e atti riservati nella disponibilità del dipendente.
Sulla dosimetria, il sindacato è esterno: il Ministero ha considerato l’assenza di precedenti e i riconoscimenti premiali, senza che la carriera assurga necessariamente a attenuante. La caducazione in autotutela della prima delibera e la nuova istruttoria, con ulteriore memoria e audizione, escludono la lamentata coincidenza tra i due giudizi disciplinari. Il ricorso è infondato e rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.