Agevolazioni accise gasolio, dichiarazione incompleta esclude il beneficio (Cass. civ. Sez. V n. 853 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali sulle accise del gasolio da autotrazione, la completezza informativa della dichiarazione prescritta dall’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 costituisce requisito essenziale per la fruizione del beneficio, sicché l’omessa indicazione della titolarità di depositi o distributori privati di carburante integra un vizio sostanziale e non una mera irregolarità formale. Il silenzio-assenso previsto dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000 non rende definitivo il diritto al credito d’imposta, poiché all’ufficio resta consentito annullare con provvedimento motivato l’atto di assenso illegittimamente formato. Il contribuente non può invocare alcun affidamento tutelabile fondato sul mero decorso del termine, essendo egli stesso autore dell’istanza e consapevole dell’assenza del presupposto qualificante.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane notificava alla società un avviso di pagamento con cui, per gli anni 2010/2012, recuperava l’importo di € 41.368,28 a titolo di accise indebitamente compensate. La contestazione nasceva da una verifica dalla quale era emersa l’indebita fruizione dell’agevolazione fiscale sulle accise prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 26 del 2007.

La società, esercente attività di autotrasporto per conto terzi, aveva trasmesso le dichiarazioni per ottenere il beneficio allegando il solo quadro A e non il quadro B, relativo al possesso di serbatoi o cisterne private, in violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000. La contribuente sosteneva il carattere meramente formale dell’inadempimento, dovuto a una svista. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna respingevano le sue ragioni. Proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Investita dell’unico motivo, la Corte ricostruisce la disciplina di riferimento. L’art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 prevede la riduzione degli oneri sugli esercenti l’autotrasporto merci; l’art. 3 regola il contenuto della dichiarazione da presentare all’ufficio; l’art. 4 scandisce il procedimento di verifica, integrazione e determinazione del credito.

Secondo la Corte è innanzitutto inconferente la pretesa natura di irregolarità solo formale. La dettagliata elencazione dei dati richiesti — tra cui l’indicazione della titolarità di depositi o distributori privati con la capacità di stoccaggio dei serbatoi — manifesta che la completezza informativa è requisito essenziale dell’agevolazione. Se il diritto al rimborso o alla compensazione è subordinato alla presentazione di un’apposita dichiarazione, sarebbe irragionevole ritenere che il beneficio spetti a chi la presenta incompleta.

Neppure convince la tesi secondo cui il carattere formale dell’adempimento discenderebbe dal procedimento di verifica e dal silenzio-assenso. Dal comma 2 dell’art. 4 si evince che il silenzio-assenso non sancisce la definitività del diritto, poiché l’ufficio può annullare con provvedimento motivato l’atto di assenso illegittimamente formato.

La Corte richiama la propria giurisprudenza: Cass., 8 ottobre 2019, n. 25095, Cass., 10 settembre 2020, n. 18712 e Cass., 13 luglio 2023, n. 20042, che ha qualificato l’avviso di pagamento come atto accertativo-impositivo idoneo a revocare il silenzio-assenso, escludendo un affidamento tutelabile del contribuente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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