Controllo Corte dei conti su attuazione PNRR trasporto rapido di massa (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 77 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Con riferimento alle risorse del PNRR, il controllo è funzionale a vagliare l’economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego dei fondi. Il giudizio di conformità non si esaurisce nella verifica formale del raggiungimento delle milestone e dei target, ma investe la coerenza della programmazione, l’adeguatezza degli assetti organizzativi e di monitoraggio, la sostenibilità finanziaria degli interventi anche in relazione a sopravvenienze come l’aumento dei costi dei materiali. La deliberazione non è atto di giurisdizione né di controllo di legittimità, ma accertamento di regolarità gestionale che si conclude con la richiesta di misure consequenziali ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 20/1994.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’investimento PNRR M2C2 4.2 “Sviluppo del trasporto rapido di massa”, di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La misura ha una dotazione finanziaria di 3.600 milioni di euro, di cui 2.200 milioni per “nuovi progetti” e 1.400 milioni per interventi “a legislazione vigente”.

L’indagine è stata inclusa nel Quadro programmatico dei controlli per il triennio 2024-2026. La Corte ha acquisito documentazione e memorie dall’amministrazione, e ha approvato il rapporto presentato dal relatore, riferito allo stato di attuazione al 30 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il fondamento del controllo risiede nell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, che attribuisce alla Corte la verifica su economicità, efficienza ed efficacia dell’impiego delle risorse del PNRR, in raccordo con l’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994. La Corte ha ricostruito il quadro dell’intervento, collocato nella Missione “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, con l’obiettivo originario di 240 km di rete e la finalità di favorire il trasporto rapido di massa e il trasferimento modale dall’auto privata.

La disamina ha riguardato la procedura di individuazione degli interventi, avvenuta tramite due avvisi pubblici e i decreti ministeriali di ripartizione. La Corte ha rilevato che i criteri applicati per la selezione dei “progetti in essere” appaiono solo in parte allineati alle “Istruzioni tecniche” del MEF specificamente dettate per il PNRR, con particolare riferimento al collegamento con le condizionalità della misura.

Un passaggio centrale concerne la revisione del Piano, resa necessaria dall’impossibilità, comunicata da alcuni soggetti attuatori, di conseguire la milestone M2C2-24 entro il termine previsto. Ciò ha condotto alla rimodulazione approvata con decisione Ecofin dell’8 dicembre 2023, recepita con il D.M. n. 345/2023, che ha ridefinito target e cronoprogramma.

La Corte ha poi esaminato l’impatto del caro materiali sui quadri economici, con incrementi differenziali e il ricorso al Fondo opere indifferibili per circa 625 milioni di euro. Sul piano organizzativo, ha verificato l’assetto dell’Unità di missione PNRR del Ministero, segnalando un grado di copertura della dotazione organica inferiore al 50%, e il supporto tecnico-operativo di Cassa Depositi e Prestiti, rispetto al quale, in assenza del Piano delle attività, ha formulato espressa riserva di approfondimento istruttorio. L’attività di monitoraggio è incentrata sul sistema Re.Gi.S.

La deliberazione si conclude con l’approvazione del rapporto e con l’invito alle amministrazioni interessate a comunicare, entro quattro mesi dalla ricezione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 20/1994, ovvero a motivare l’eventuale non ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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