Controinteressato e notifica per pubblici proclami nel rito appalti e contributi (Cons. Stato n. 310 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso è notificato a pena di decadenza alla pubblica amministrazione e ad almeno un controinteressato individuato nell’atto. La notifica per pubblici proclami di cui all’art. 41, comma 4, c.p.a. presuppone il soddisfacimento di tale requisito minimo, sicché è sufficiente la notifica a un solo controinteressato con interesse effettivo e concreto alla conservazione del provvedimento, restando eventuale l’integrazione del contraddittorio. Nelle procedure di selezione pubblica i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. L’acquisizione successiva del titolo non produce effetto sanante, in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento.
Il Fatto
La titolare di un’azienda agricola individuale impugnava davanti al TAR Basilicata la determinazione con cui la Regione approvava la graduatoria per i contributi destinati alla costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori, nella parte in cui non confermava l’ammissibilità della sua domanda. Contestava inoltre la clausola del bando che imponeva, per i titolari di ditte già attive in altro settore, il possesso del titolo di Imprenditore Agricolo Professionale alla data di presentazione della domanda.
Il TAR respingeva l’istanza cautelare per omessa notifica ad un concorrente collocato in posizione utile. In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato rinviava la causa al primo giudice per la pronuncia sull’istanza a contraddittorio integro. Esperita l’integrazione per pubblici proclami, il TAR dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo tardiva la notifica al concorrente collocato all’ultimo posto utile. Proponeva appello la ricorrente, riproponendo anche i motivi di merito non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del contraddittorio, che fondava la declaratoria di inammissibilità. Richiamato l’art. 41, comma 2, c.p.a., i giudici di palazzo Spada osservano che la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. opera a condizione che sia comunque notificato il ricorso ad almeno un controinteressato con interesse effettivo e concreto. Il richiamo è alla pronuncia Cons. Stato, Sez. V, n. 6344 del 2025.
Ne deriva che, ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente la notifica a un solo controinteressato, ferma restando l’eventuale integrazione del contraddittorio verso gli altri soggetti interessati alla conservazione degli atti. La ricorrente aveva notificato il ricorso al titolare di una ditta individuale utilmente collocato in graduatoria e, in ottemperanza alle ordinanze intervenute, aveva proceduto all’integrazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La sentenza di primo grado è quindi erronea nella parte in cui non riconosce la ritualità dell’instaurazione del giudizio.
Riformata la pronuncia in rito, il Consiglio di Stato scrutinа i motivi riproposti ex art. 101 c.p.a. e li ritiene infondati. Sul primo, la clausola del bando richiede il possesso del titolo o del certificato provvisorio IAP al momento della candidatura. Nella specie l’attestato provvisorio era stato richiesto l’11 febbraio 2024 e rilasciato l’8 maggio 2024, mentre il bando scadeva il 16 febbraio 2024: il requisito era dunque assente alla data prescritta. L’argomentazione sulla natura ricognitiva dell’attestazione non convince, perché priva di referenti normativi che consentano di equiparare il possesso sostanziale dei requisiti al possesso del titolo.
Sul secondo motivo, concernente gli art. 43 d.P.R. n. 445/2000 e art. 18 legge n. 241/1990, il Collegio rileva che una successiva acquisizione documentale non avrebbe potuto sanare l’originaria carenza, pena la violazione della par condicio. Nelle procedure di selezione pubblica l’esigenza del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine esprime i principi di trasparenza e parità di trattamento, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 4295 del 2021 e Cons. Stato, Sez. I, n. 112 del 2024. Il ritardo nella richiesta del titolo, pur essendo la necessità del suo conseguimento pacifica dalla pubblicazione del bando, è imputabile all’appellante.
L’appello è pertanto accolto solo quanto all’erroneità della declaratoria di inammissibilità e respinto nel merito, con conferma del rigetto del ricorso di primo grado. Nessuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.