Spese di lite: non sono ammesse liquidazioni sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 317 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, che non richiede specifica motivazione quando si uniforma alla regola della soccombenza. Tale discrezionalità incontra tuttavia un limite invalicabile nella necessità di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Le modifiche ai parametri del D.M. n. 55/2014 introdotte dal D.M. n. 147/2022 sono dirette a superare l’incertezza applicativa e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base. È pertanto non corretta la liquidazione operata dal primo giudice che si collochi al di sotto dei valori tariffari per lo scaglione di riferimento, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4688/2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in proprio favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo complessivo di € 1.500,00. Formatosi il giudicato, proponeva ricorso innanzi al TAR Campania per l’ottemperanza.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e nominava il Commissario ad acta, liquidando le spese di lite in € 700,00. L’appellante censurava la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e chiedendo la riforma parziale della sentenza con liquidazione secondo i valori tabellari. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le proprie pronunce su identica questione relative alla liquidazione delle spese giudiziali nel contenzioso sulla carta elettronica del docente. Da esse desume il principio secondo cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora intenda discostarsi dalla regola della soccombenza.

Pur riconoscendo che la quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, la Corte ribadisce il limite rappresentato dal divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale, richiamando sul punto Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.

Il percorso argomentativo si snoda attraverso il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55/2014. Da quel parere emerge che le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa determinata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a soglie numeriche minime, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie percentuali di riduzione non valicabili. La Sezione consultiva ha inoltre escluso che l’inderogabilità dei minimi tariffari contrastasse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia UE.

Su queste coordinate la Corte ritiene non corretta la quantificazione del primo giudice, collocatasi al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4. Respinge però il rilievo dell’appellante circa l’apoditticità della motivazione: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e seriale, stanti i numerosi precedenti analoghi.

In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata con determinazione dell’importo di € 800,00 per le spese del primo grado, oltre accessori e contributo unificato. Il Ministero è condannato anche alle spese del secondo grado, liquidate in € 300,00, commisurate al solo valore delle spese legali impugnate. Le somme sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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