Rinuncia al ricorso e liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio (TAR Lombardia n. 2248 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso costituisce atto unilaterale e volontario della parte, che si perfeziona con il deposito in giudizio e determina l’estinzione del processo quando le altre parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria di estinzione comporta, di regola, la condanna del rinunciante alle spese degli atti compiuti, salvo che il collegio, valutate le circostanze, ritenga di compensarle. Nel giudizio instaurato da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso al difensore avviene secondo il d.m. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri tabellari e della riduzione della metà prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, con contestuale invito a presentarsi presso il Posto di Polizia di Frontiera per essere allontanato dal territorio nazionale. Il ricorso, notificato e depositato nel 2021, è stato iscritto a ruolo con il numero di registro generale 711 del 2021.
Nel corso del giudizio il difensore ha depositato, in data 3 luglio 2024, una nota con cui ha dichiarato di rinunciare agli atti, non sussistendo più l’interesse del ricorrente alla coltivazione della controversia. Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto 86/2021, e il difensore ha presentato istanza di liquidazione dei compensi in data 9 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la rinuncia come atto unilaterale e volontario della parte, che si perfeziona con il deposito in giudizio e non richiede l’accettazione delle controparti. Richiamando l’art. 84 cod. proc. amm., ha rilevato che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, in mancanza di opposizione di chi abbia interesse alla prosecuzione, il processo si estingue.
Ha quindi applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiarando l’estinzione del processo per rinuncia. In ordine alle spese, ha disposto la compensazione, in deroga alla regola della condanna del rinunciante, in considerazione delle circostanze della vicenda.
Quanto alla liquidazione del compenso, il Collegio ha confermato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha qualificato la controversia come di valore indeterminabile. Ha richiamato l’art. 2 e l’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, che impongono di proporzionare il compenso all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare, consentendo aumenti o diminuzioni fino al 50 per cento rispetto ai valori tabellari.
Ritenuta l’attività difensiva non particolarmente complessa, il Collegio ha applicato la riduzione massima del 50 per cento dei valori di tabella. Ha inoltre richiamato l’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, che riduce della metà gli importi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato, e ha liquidato la somma onnicomprensiva di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore.
Nota della Redazione
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