Indennità di funzione non abrogata dal d.P.C.M. e computabile in quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 88 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 18 del d.P.C.M. n. 8 del 1980, che prevede l’indennità di funzione o operativa per il personale dei servizi di informazione, non è stato abrogato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995. Le disposizioni del decreto, connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva di riforma pensionistica, né ritenersi tacitamente abrogate per incompatibilità. La legge n. 124 del 2007 ha espressamente fatto salve le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza, consentendo l’ultrattività della previsione. La questione di legittimità costituzionale prospettata è infondata.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante inclusione nella base pensionistica dell’indennità di funzione o operativa di cui all’art. 18 del d.P.C.M. n. 8 del 1980, corrisposta in servizio ma non valutata in quiescenza dall’Amministrazione. Hanno domandato la condanna al pagamento delle differenze, oltre interessi, e in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale della norma.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione sulla pretesa restituzione delle trattenute qualificate come illegittima imposizione fiscale, la prescrizione totale o parziale dei ratei, un giudicato formatosi su identico ricorso rigettato dalla Corte dei conti Puglia e, nel merito, l’inammissibilità e infondatezza. I ricorrenti hanno poi depositato rinuncia al ricorso, non accettata dalla resistente. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice applica il principio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza all’ordine delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c., in un’ottica di economia processuale e celerità, e scrutinare direttamente il merito. Il ricorso è infondato.
I ricorrenti fondano la pretesa sull’avvenuta abrogazione del decreto del 1980 a opera della legge n. 335 del 1995. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 2/2018/QM del 29 gennaio 2018, che hanno escluso la dedotta abrogazione. Le disposizioni del decreto, in quanto connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva di riforma del sistema pensionistico, né ritenersi tacitamente abrogate per incompatibilità.
Le Sezioni riunite hanno inoltre valorizzato la natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti ai servizi di informazione, che giustifica una certa discrezionalità nelle previsioni organizzative, anche sul piano del trattamento economico, e funge da parametro interpretativo. Le indennità in questione coprono i disagi e i pericoli connessi all’attività svolta e hanno funzione di rimborso forfetario e omnicomprensivo di ogni altro onere sostenuto.
Quanto alla legge n. 124 del 2007, che ha abrogato la previgente legge n. 801 del 1977 e le disposizioni interne e regolamentari in contrasto, la Corte sottolinea che essa ha espressamente fatto salve le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza, ai fini della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 44, comma 1). Ciò consente l’ultrattività dell’art. 18 del d.P.C.M. n. 8 del 1980, il cui contenuto è stato poi trasfuso nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008 e del 2011.
La questione di legittimità costituzionale è parimenti infondata, alla luce della giurisprudenza costituzionale e segnatamente della sentenza n. 258/2021. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate, perché il ricorso era stato proposto quando non era ancora formato un orientamento consolidato sulla questione di diritto; nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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