Controlli sugli scarichi in fognatura, validi anche fuori dal programma annuale (Cons. Stato n. 6929 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sugli scarichi in pubblica fognatura effettuato dal gestore del servizio idrico integrato al di fuori del programma annuale predisposto dall’autorità competente non determina, di per sé, l’illegittimità delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione unica ambientale. L’art. 128 del d.lgs. n. 152/2006 coordina le attività dell’autorità competente e del gestore, ma non subordina la validità dell’istruttoria all’inserimento dell’impresa nel programma. L’ATO, titolare del potere ai sensi dell’art. 129 del d.lgs. n. 152/2006, può delegare parte dei controlli al gestore e farli propri successivamente. Le analisi prodotte da un ente privato su incarico del destinatario non smentiscono i campionamenti dell’amministrazione, se privi di garanzie procedimentali e non supportati dalla prova di un mutamento radicale della situazione. Le prescrizioni e la diffida si giustificano anche alla luce del principio di precauzione.

Il Fatto

Una società attiva nella lucidatura di marmi e pietre, con sede in Milano, otteneva nel 2016 il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Il provvedimento subordinava l’autorizzazione all’ottemperanza di prescrizioni contenute in un allegato tecnico, da eseguire entro novanta giorni. Le prescrizioni si fondavano su due campionamenti effettuati dal gestore del servizio idrico nel giugno e nell’ottobre 2014, dai quali erano emersi superamenti rilevanti dei limiti di accettabilità.

Non ottemperando la società alle prescrizioni, l’ATO le notificava un verbale di accertamento di trasgressione e, nel 2017, un atto dirigenziale di diffida. La società impugnava l’autorizzazione e la diffida con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; a seguito di opposizione, il giudizio era trasposto davanti al TAR Lombardia, che respingeva le domande. Proponeva quindi appello, lamentando il difetto di competenza del gestore nei controlli e l’illegittimità delle prescrizioni fondate su analisi risalenti a quasi tre anni prima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anziché il primo motivo, relativo ai controlli. La società sosteneva che il gestore avesse agito senza titolo, perché l’impresa non era compresa nel programma annuale di controllo degli scarichi redatto dall’ATO, come richiesto dalla disciplina regionale e dalla convenzione. Il Consiglio di Stato riconosce il dato fattuale: il controllo era stato effettuato fuori dal programma.

Tale circostanza, tuttavia, non comporta l’illegittimità del controllo. L’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che l’autorità competente effettui i controlli sulla base di un programma che assicuri un sistema periodico, diffuso, effettivo e imparziale; per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore organizza un adeguato servizio secondo le modalità della convenzione di gestione. La norma coordina le due attività, ma non condiziona la validità delle prescrizioni all’inserimento dell’impresa nel programma.

L’Ufficio d’Ambito, quale autorità competente ai sensi dell’art. 129 del d.lgs. n. 152/2006, può effettuare ispezioni, controlli e prelievi e può delegarne parte al gestore, facendo propri gli esiti. Nel caso concreto l’ATO aveva fatto propri i controlli e la società aveva avuto modo di difendersi. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 3354 del 2016, che distingue controllo esterno dell’autorità e controllo interno del gestore.

Quanto al secondo motivo, le analisi dell’ente privato incaricato dalla società non smentiscono i due campionamenti dell’amministrazione, documentati in verbali e, in un caso, eseguiti alla presenza del titolare. Non è noto il procedimento seguito dall’ente privato, né è stata consentita la partecipazione dell’amministrazione. La società non ha contestato nel merito la correttezza degli accertamenti, né ha dimostrato di aver adottato misure idonee a far rientrare i valori. Il Consiglio ritiene quindi utilizzabili campionamenti anche anteriori all’instaurazione del procedimento, in assenza di elementi concreti di mutamento radicale.

Le prescrizioni e la diffida si giustificano anche alla luce del principio di precauzione, richiamato con Cons. Stato, Sez. III, n. 6655 del 2019. L’appello è respinto, con condanna della società alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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