Piano cave e cave di recupero: sindacato limitato alle scelte tecnico-discrezionali (Cons. Stato n. 6928 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano cave è atto di pianificazione e programmazione generale, espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Le scelte riguardanti le singole aree non richiedono puntuale motivazione ai sensi dell’art. 3, l. n. 241/1990, in ragione dell’elevato numero di destinatari e dell’interdipendenza delle previsioni. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili di illogicità, incoerenza e incompletezza della valutazione, fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. La qualificazione di un ambito estrattivo come cava di recupero e la riduzione dei quantitativi estraibili costituiscono scelte programmatorie non sindacabili, ove orientate alla tutela dell’ambiente e al contenimento del consumo di suolo. L’interesse economico del privato alla sostenibilità dei costi assume carattere recessivo rispetto all’interesse pubblico ambientale.
Il Fatto
La società proprietaria di terreni nel Comune di Pregnana Milanese, già inseriti nel previgente piano cave come ambito estrattivo, impugna davanti al TAR Lombardia la deliberazione del Consiglio regionale che approva il nuovo piano cave della Città Metropolitana di Milano. Nel nuovo strumento l’ambito viene riqualificato come cava di recupero, con volume estraibile ridotto e perimetrazione limitata ai soli terreni del Comune di Pregnana.
Il TAR respinge il ricorso introduttivo e dispone lo stralcio dei motivi aggiunti. La società appella, dichiarando di non contestare lo stralcio delle aree del Comune di Vanzago e concentrandosi su due profili: la qualificazione come cava di recupero, che restringerebbe l’orizzonte temporale dell’attività, e la ridotta capacità estrattiva, tale da rendere l’attività economicamente insostenibile.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce in via preliminare il giudicato interno formatosi sui capi non censurati, relativi allo stralcio delle aree del Comune di Vanzago. L’oggetto residuale concerne la legittimità del nuovo piano cave sotto i due profili indicati.
Sul primo motivo, il Collegio rileva che la relazione tecnica del Comitato consultivo regionale individua come cave di recupero non solo quelle cessate, ma anche quelle con attività in corso il cui completamento consenta la restituzione all’uso previsto. La scelta di ridurre gli ambiti e convertire alcuni siti risponde all’obiettivo di evitare il consumo di nuovo suolo e di favorire il recupero ambientale: non viola, quindi, i principi di salvaguardia del giacimento coltivabile e di riduzione del consumo di suolo di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. Lombardia n. 14/1998 e all’art. 1 della l.r. n. 20/2021.
Sul secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’attività estrattiva coinvolge interessi superindividuali e valori costituzionali e deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati (Cons. Stato, Sez. V, n. 3625 del 2018). Le osservazioni della società sono state analiticamente esaminate e respinte con motivazione che, attenendo a scelte tecnico-discrezionali, è immune dalle censure: l’area ricade nel Parco Agricolo Sud e in un corridoio della Rete Ecologica Regionale, il piano particolareggiato prevedeva la cessazione dell’attività entro il 2010 e la riconfigurazione in cava di recupero presenta maggiore sostenibilità ambientale, con tempi definiti per la restituzione delle aree.
Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Collegio conferma che gli atti pianificatori non sono soggetti a puntuale motivazione e che le scelte tecnico-valutative sono sindacabili solo per logicità, coerenza e completezza (Cons. Stato, Sez. V, n. 4159 del 2024; Sez. VI, n. 1037 del 2024).
Sulla ridotta capacità estrattiva, la Corte osserva che la qualificazione come cava di recupero non può essere separata dalla riduzione dei volumi: l’amministrazione ha anteposto l’obbligo di ripristino ambientale alla prosecuzione dell’attività. L’interesse economico della società, oltre a non essere adeguatamente comprovato, è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore della Regione e della Città Metropolitana e compensazione verso il Comune di Vanzago.
Nota della Redazione
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