Liquidazione del lucro cessante per plagio tramite utili contraffattore (Cass. civ. Sez. 1 n. 23592 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione del diritto d’autore, la liquidazione del danno da lucro cessante deve avvenire in via preferenziale ai sensi dell’art. 158, comma 2, l.d.a., con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso ai sensi dell’art. 2056, comma 2, c.c., tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Tale parametro non integra un’ipotesi di retroversione degli utili, istituto previsto solo dall’art. 125 c.p.i., ma costituisce un elemento della valutazione equitativa, da modulare in ragione del contributo creativo dell’autore dell’illecito al successo dell’opera e degli altri fattori di moderazione. Il criterio del prezzo del consenso rappresenta la soglia minima del risarcimento e può essere utilizzato come parametro di fatto per la determinazione equitativa.
Il Fatto
Una società editrice di quotidiani conveniva in giudizio l’autore e l’editore del romanzo «Gomorra», lamentando l’illegittima riproduzione di propri articoli giornalistici nell’opera, senza citazione della fonte. Dopo una lunga sequenza di gradi di giudizio, la Corte d’Appello di Napoli aveva riconosciuto le violazioni e quantificato il danno in una somma, successivamente ridotta in sede di rinvio a seguito delle pronunce della Suprema Corte che avevano stabilito i criteri di liquidazione del danno da lucro cessante.
Nel giudizio di rinvio, la società editrice, ritenendo insufficiente la somma liquidata, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, deducendo la mancata considerazione degli utili realizzati dall’autore dell’illecito e la violazione dei principi fissati dalla Corte di legittimità in tema di applicazione dell’art. 158 l.d.a..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso, confermando la decisione impugnata. Con riguardo al motivo concernente il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, la Corte ha rilevato che la società ricorrente non aveva dimostrato la decisività dei mezzi istruttori, poiché la Corte d’Appello aveva ritenuto il successo dell’opera un fatto notorio e i guadagni superiori al limite di legge, rendendo irrilevante l’eventuale prova di utili maggiori.
La Corte ha inoltre precisato che la decisione impugnata aveva correttamente applicato il criterio degli utili quale parametro equitativo, non quale meccanismo di automatica retroversione. La valutazione del giudice di merito, che aveva moderato l’ammontare del risarcimento in considerazione del contributo creativo dell’autore dell’opera e della diversità dei circuiti commerciali, integra un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha infine rigettato i motivi relativi alla compensazione delle spese, ribadendo che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la compensazione è rimessa al giudice di merito e non è esclusa dal rinvio disposto in sede di legittimità, rigettando il ricorso e compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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