Incentivi all’esodo: il regime transitorio richiede un accordo con data certa anteriore al 4 luglio 2006 (Cass. civ. Sez. 5 n. 10216 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi all’esodo, il regime transitorio di cui all’art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, consente l’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 19, comma 4-bis, TUIR anche per i rapporti di lavoro cessati successivamente al 4 luglio 2006, ma solo a condizione che le somme siano corrisposte in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore a tale data. La prova dell’esistenza e della data certa dell’accordo non può essere desunta da mere proroghe o documenti unilaterali del datore di lavoro, essendo necessario un puntuale riferimento a un atto negoziale che possieda i requisiti previsti dalla norma agevolativa.
Il Fatto
In occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31 dicembre 2011, il contribuente aveva ricevuto una somma assoggettata a tassazione ordinaria ai fini IRPEF. Ritenendo applicabile l’agevolazione di cui all’art. 19, comma 4-bis, TUIR, il lavoratore proponeva istanza di rimborso, allegando la cessazione del rapporto in attuazione di accordi aventi data certa anteriori al 4 luglio 2006. L’Amministrazione finanziaria contestava la fondatezza della pretesa, evidenziando che il termine ultimo di adesione al piano aziendale era fissato al 2001, mentre il rapporto era cessato dieci anni dopo.
Il ricorso era accolto in appello, con la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che valorizzava l’adesione del lavoratore a un progetto aziendale di incentivazione all’esodo del 1999, più volte prorogato fino al periodo 2006-2011. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 19, comma 2, e dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, per non aver la sentenza impugnata verificato la sussistenza dei requisiti del regime transitorio.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’art. 19, comma 4-bis, TUIR prevedeva un regime agevolato per le somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro a favore di soggetti che avessero superato determinate soglie di età. L’art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006 ha abrogato tale disposizione a decorrere dal 4 luglio 2006, assoggettando gli incentivi all’esodo alla tassazione ordinaria secondo le regole di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR.
La legge di conversione n. 248/2006 ha introdotto un regime transitorio, mantenendo l’applicazione dell’agevolazione per le somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente al 4 luglio 2006, purché in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore. La Corte richiama la circolare n. 10/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui gli accordi richiedono un incontro di volontà tra datore di lavoro e lavoratori, mentre gli atti unilaterali, come le delibere aziendali, devono recare le condizioni per la cessazione anticipata e l’invito ad aderire.
Richiamando il precedente di Cass. n. 12838 del 2019, la Corte afferma che il beneficio fiscale sopravvive solo se sussiste un puntuale riferimento a un accordo avente i requisiti di data certa previsti dalla norma, richiamando l’art. 2704 c.c. ai fini dell’accertamento della certezza della data. Nella pronuncia impugnata, tale requisito è assente, non potendo la mera adesione a un progetto aziendale unilateralmente prorogato supplire alla mancanza di un accordo con data certa anteriore al 4 luglio 2006.
Il ricorso è pertanto fondato: la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per gli ulteriori accertamenti di merito e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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