Silenzio Inail su protesi e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 148 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento dell’Inail sull’istanza di autorizzazione alla fornitura indiretta di protesi è illegittimo quando l’ente non provvede nel termine. L’assenza di un termine specifico nel regolamento protesico non esclude l’esistenza di un termine, ma richiama il termine residuale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. L’interesse differenziato del fornitore scelto dall’assistito, qualificato dalle norme del regolamento, legittima la società alla contestazione del silenzio. La successiva opzione dell’assistito per la fornitura diretta da parte dell’ente integra revoca tacita dell’istanza e determina sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Una nuova richiesta a mezzo email costituisce nuova istanza o fa rivivere ex nunc l’originaria, facendo decorrere ex novo il termine del procedimento, con la conseguenza che la condanna a provvedere richiede una nuova domanda avverso una nuova inerzia.
Il Fatto
Un assistito Inail, dopo un infortunio sul lavoro con amputazione trans-metacarpale della mano destra, si rivolge a una società che produce protesi, la quale gli propone due dispositivi. La società inoltra all’Inail, nel dicembre 2022, i preventivi e le richieste di autorizzazione firmate dall’assistito. L’ente chiede integrazioni documentali, cui la società dà riscontro, e prevede una visita presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio.
Non ottenendo alcun provvedimento, la società e l’assistito, nell’aprile 2023, invitano l’Inail a provvedere e a fornire una serie di informazioni in ordine al ruolo del Centro Protesi. La società propone quindi ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio. Nel settembre 2023 l’assistito viene visitato e opta per la fornitura diretta delle protesi da parte dell’Inail. Poco prima dell’udienza cambia nuovamente idea e chiede la possibilità di annullare la fornitura diretta, sollecitando un parere di congruità sui preventivi. Per tale ragione il giudice dispone un rinvio, riservando ogni valutazione sull’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la legittimazione ad agire della società. Il regolamento Inail per l’erogazione degli interventi di recupero funzionale prevede che le protesi possano essere fornite in forma diretta o in forma indiretta, con scelta libera del fornitore da parte dell’assistito. In tale seconda ipotesi l’ente verifica l’appropriatezza e la correttezza tecnica del dispositivo e valuta la congruità del corrispettivo. La società, scelta dall’assistito, vanta perciò un interesse differenziato al corretto esercizio di tale discrezionalità tecnica.
Nel merito, a fronte dell’istanza di dicembre 2022, l’Inail è rimasta inerte anche dopo la diffida e ha sottoposto l’assistito a visita solo nel settembre 2023, oltre nove mesi dopo l’istanza. L’ente si è giustificato con l’inagibilità del Centro di Budrio per l’alluvione e con la mancanza nel regolamento di termini di durata del procedimento. Il Tribunale ritiene non dimostrata l’asserita inagibilità e afferma che la mancanza di una previsione specifica non comporta l’assenza di termini, dovendosi applicare il termine residuale di trenta giorni dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso avverso il silenzio era dunque fondato.
La successiva opzione dell’assistito per la fornitura diretta delle protesi ha però comportato, secondo il Collegio, una revoca tacita della precedente istanza di autorizzazione alla fornitura indiretta, determinando la sopravvenuta carenza di interesse della società alla decisione.
Quanto alla richiesta a mezzo email con cui l’assistito ha chiesto di annullare la fornitura diretta e un parere di congruità, il Tribunale osserva che, quand’anche la richiesta sia valida, essa integrerebbe una nuova istanza di autorizzazione o farebbe rivivere ex nunc l’originaria, facendo in ogni caso decorrere ex novo il termine di conclusione del procedimento. Una condanna a provvedere presupporrebbe una nuova inerzia successiva a quell’email e una nuova domanda, non proposte nel giudizio.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’Inail è condannata alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari, e al rimborso del contributo unificato al ricorrere dei presupposti di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.