Patteggiamento e danno all’immagine: ammissibile l’azione contabile anche dopo la riforma Cartabia (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 46 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dopo la novella dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150/2022, non ha efficacia di giudicato né può essere utilizzata come prova piena nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio di responsabilità contabile. La riforma non incide tuttavia sui presupposti di ammissibilità dell’azione per danno all’immagine, che resta esperibile in presenza di una sentenza di patteggiamento irrevocabile, non rinvenendosi nell’ordinamento alcuna disposizione extrapenale che la equipari alla condanna. La pronuncia di patteggiamento continua a valere come elemento indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice contabile insieme agli altri atti del fascicolo, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il danno all’immagine non discende automaticamente dal fatto-reato, richiedendo la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento, e la sua quantificazione può seguire criteri equitativi anche in deroga alla presunzione del duplum.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio presso una compagnia territoriale, chiedendone la condanna al pagamento di euro 5.000 a titolo di danno all’immagine del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La pretesa si fondava su una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, relativa a due episodi di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen.: il militare aveva indotto un conoscente a corrispondergli una somma per influire su un procedimento penale riguardante il figlio di questi e a prometterne un’altra per il ritrovamento di un motorino rubato.
Il convenuto non si costituiva ritualmente. La difesa aveva depositato deduzioni in risposta all’invito a dedurre e, in udienza, una procura alle liti non regolarizzata nel termine perentorio assegnato. La questione centrale riguardava l’incidenza della riforma Cartabia sull’ammissibilità dell’azione contabile fondata su patteggiamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il nodo processuale. La notifica all’indirizzo PEC del domiciliatario indicato nelle deduzioni è ritenuta valida, perché il successivo deposito della procura con elezione di domicilio lascia presumere il raggiungimento dello scopo. Il mancato rispetto del termine perentorio per la regolarizzazione comporta però la dichiarazione di contumacia del convenuto, ai sensi dell’art. 93 c.g.c.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa del danno all’immagine, dal d.l. n. 78/2009 all’art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile, che ha ampliato il perimetro ai delitti commessi a danno della pubblica amministrazione. Il passaggio decisivo è lo scrutinio del novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.: il secondo capoverso regola l’efficacia delle sole disposizioni extrapenali equiparative, escludendola quando non siano applicate pene accessorie. Poiché non si rinviene alcuna norma extrapenale che equipari il patteggiamento alla condanna in tema di danno all’immagine, l’azione resta ammissibile.
Quanto alla valenza probatoria, la Corte osserva che la riforma ha positivizzato approdi già raggiunti: la sentenza di patteggiamento non è piena prova dei fatti, ma resta utilizzabile come argomento di prova e come elemento indiziario, insieme agli atti di indagine ritualmente acquisiti. Il Collegio richiama la distinzione tra indizio e prova e i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., valorizzando le intercettazioni, la perquisizione e il sequestro. Il convenuto, d’altra parte, avrebbe dovuto allegare le ragioni per cui, pur innocente, aveva scelto il rito alternativo.
Accertata la responsabilità, la Corte esamina gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali del pregiudizio. L’assenza di clamor fori non è elemento costitutivo, ma solo criterio di quantificazione. Il Collegio accoglie la domanda e liquida il danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., discostandosi dal criterio del duplum — che avrebbe condotto a euro 1.000 — e determinando l’importo in euro 5.000, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta