Modifica d’ufficio del fascicolo LAFIS: obbligo di motivazione e avvio del procedimento (TAR Trentino-Alto Adige n. 252 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica d’ufficio del Riepilogo del Sistema informativo agricolo provinciale (LAFIS), adottata in autotutela su un atto già formato, costituisce atto di secondo grado espressione di discrezionalità amministrativa, non di attività vincolata. Ne deriva l’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993, con specificazione dei presupposti di fatto e di diritto della riduzione della superficie. La motivazione postuma addotta dalla difesa in sede giudiziale non integra l’atto, salvo che risulti da atti del procedimento o da autonoma convalida. Sussiste inoltre l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, anche per gli atti vincolati, ove l’apporto del privato sia idoneo a determinare un provvedimento di contenuto diverso, restando esclusa l’invocabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 in mancanza di prova della non incidenza sul risultato.
Il Fatto
Il ricorrente, divenuto proprietario di un maso chiuso per effetto di legato, impugnava la modifica d’ufficio del proprio Riepilogo LAFIS, comunicata con PEC del 14 febbraio 2025, con cui la Provincia autonoma riduceva la superficie di una particella catastale adiacente da 474 a 70 mq, qualificandola come vigneto in fase di piantumazione. La riduzione escludeva circa 400 mq di vigneto che il ricorrente assumeva ancora condotto a titolo di uso oggettivo, in base all’art. 5-bis della legge provinciale n. 10/1999 e al paragrafo 2.4.7.2 del Manuale dell’anagrafe provinciale.
La modifica risultava motivata esclusivamente con l’avvenuto estirpo dei vigneti, riferito però a particelle diverse da quella controversa. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione, travisamento dei fatti, omessa comunicazione di avvio e illegittimo ricorso alla modifica d’ufficio in luogo della procedura di verifica delle variazioni. La Provincia si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile la memoria di replica depositata dalla Provincia il 3 settembre 2025, perché non preceduta da memoria conclusionale e depositata oltre il termine di trenta giorni: si tratta di violazione dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. La memoria, e la motivazione postuma in essa contenuta, restano estranee alla decisione.
Nel merito, il Tribunale esamina congiuntamente i motivi sul difetto di motivazione e sull’omessa comunicazione di avvio. La PEC impugnata giustifica la modifica con il solo estirpo dei vigneti, senza alcuna spiegazione della riduzione a 70 mq. La difesa provinciale, in discussione orale, ha addotto ex post la mancanza di un titolo idoneo a fondare la conduzione della particella e la pendenza di una causa di usucapione.
Tale integrazione è inammissibile: secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, la motivazione può essere integrata in giudizio solo mediante atti del procedimento o un provvedimento di convalida, non con gli scritti difensivi. Il Collegio respinge anche la tesi della natura vincolata dell’atto: la modifica d’ufficio è atto di secondo grado adottato in autotutela, espressione di un margine di valutazione, e come tale soggetta all’obbligo motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Anche a voler seguire la tesi della Provincia, l’atto non indica correttamente i presupposti fattuali, risultando contraddittorio: se la ragione fosse il difetto di titolo, non si spiegherebbe la sola riduzione anziché la cancellazione integrale della superficie; se fosse l’estirpo, non si comprenderebbe la riduzione di un vigneto non estirpato e non compreso nella notifica di estirpo. L’Amministrazione non ha dimostrato che il risultato non avrebbe potuto essere diverso, con esclusione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Fondata è anche la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’obbligo sussiste in ogni caso nell’esercizio dei poteri di autotutela, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per consentire al privato di rappresentare fatti e osservazioni utili alla ponderazione dell’interesse pubblico. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati, assorbiti gli altri motivi, e condanna della Provincia alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.