Controllo giudiziario non cancella il rischio infiltrativo: legittima la conferma dell’interdittiva (TAR Puglia n. 332 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia si fonda su una prognosi di pericolo improntata alla massima anticipazione della tutela, valutabile con la regola del più probabile che non e sottratta alla logica penalistica della certezza probatoria. Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno apprezzati in modo unitario e non atomistico, secondo il margine ampio di discrezionalità riservato al Prefetto. L’esito positivo del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 non equivale a giudicato di accertamento né svolge funzione riabilitante: non cancella i fatti pregressi che hanno dato sostanza al rischio infiltrativo. A valle del controllo il Prefetto può individuare episodi e relazioni che depongono per la permanenza del rischio, purché ne dia compiuta evidenza motivazionale e li ponderi con il percorso compiuto dall’imprenditore. È infine infondata la censura di mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis: non è logicamente configurabile ritenere emendabile con una misura più blanda una realtà che la stessa Autorità ha reputato non emendata da una misura più incisiva.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un’impresa individuale attiva nella coltivazione di prodotti agricoli e nell’allevamento di animali in agro garganico. La documentazione antimafia era stata richiesta dal Comune, sciolto ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L. nel luglio 2015. Il Prefetto di Foggia ha emesso interdittiva antimafia nell’aprile 2021, valorizzando la caratura criminale del marito, figura di vertice della mafia garganica, e il coinvolgimento della ricorrente con il coniuge in vicende di polizia.
Respinta l’istanza cautelare, la ricorrente è stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 37-bis, comma 7, del codice antimafia, conclusosi positivamente con revoca nel dicembre 2022. All’esito del contraddittorio procedimentale, la Prefettura ha comunque confermato l’interdittiva con provvedimento del dicembre 2022. La ricorrente ha impugnato la conferma con motivi aggiunti, deducendo eccesso di potere e violazione della normativa di settore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse: la conferma del dicembre 2022 è frutto di rideterminazione ex novo e ha sostituito l’interdittiva originaria, riproponendosi le medesime censure nei motivi aggiunti.
Sul primo ordine di doglianze, relativo alla base normativa della richiesta comunale, il Tribunale ritiene irrilevante l’esibizione dell’istanza ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011. L’art. 100 del codice antimafia è norma imperativa che impone all’ente locale sciolto di acquisire l’informazione antimafia nei cinque anni successivi, a prescindere dal richiamo effettuato dal Comune. Dagli atti emerge che la richiesta è anteriore al novembre 2018, dunque tempestiva rispetto allo scioglimento del 2015. Quanto alla conferma, la base normativa va rinvenuta nel potere di aggiornamento dell’interdittiva imposto al Prefetto in vista della scadenza del controllo giudiziario.
Nel merito, la Corte ribadisce che la prognosi di permeabilità mafiosa si fonda su elementi valutati nel loro complesso e che le deduzioni della ricorrente non contestano le circostanze di fatto, limitandosi a negare la caratura criminale del marito e la cointeressenza con l’impresa. Le modalità dell’agguato mafioso che ha ucciso il coniuge, l’attività agricola esposta ai finanziamenti pubblici nel contesto delle c.d. agromafie, il tessuto parentale e ambientale delineato sostengono la legittimità della valutazione prefettizia.
Sul rapporto tra controllo giudiziario e interdittiva, il Collegio richiama Cons. Stato n. 4912 del 2022: le favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario non sono assimilabili a un giudicato di accertamento. Il controllo è parentesi cautelare ed emendativa che guarda al futuro affrancamento; l’informativa ha invece visione ampia, che ingloba la storia dell’imprenditore nei limiti in cui resti significativa. Il Prefetto può dunque valorizzare episodi e relazioni, anche verificatisi durante la fase monitorata, purché ne dia concludente evidenza e li ponderi con il percorso compiuto dall’imprenditore. La Sezione richiama la propria sentenza n. 190 del 2024, confermata da Cons. Stato n. 8676 del 2024.
Quanto all’art. 94-bis, la stretta analogia con il controllo giudiziario consente di attingere all’elaborazione delle Sezioni Unite n. 46898 del 2019: la valutazione non è una fotografia del passato, ma un giudizio prognostico sull’emendabilità. Non è logicamente sostenibile che una realtà non emendata da una misura più incisiva lo sia con una più blanda.
Nota della Redazione
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