I comuni non possono ridurre i limiti elettromagnetici con ordinanze urgenti (TAR Liguria n. 283 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I comuni non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti che incidano sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità in materia di campi elettromagnetici, perché la relativa determinazione è riservata allo Stato dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. Tale divieto opera anche in via indiretta e mediante provvedimenti extra ordinem. L’art. 10, comma 2, legge n. 214/2023 ha innalzato a 15 V/m il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità, sicché un’ordinanza che vieti di superare i 6 V/m contrasta frontalmente con la disciplina statale. Il ricorso all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 presuppone un’emergenza sanitaria locale effettiva, non un rischio generico e indimostrato. Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità unionale delle norme statali sono irrilevanti e manifestamente infondate.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile titolare di autorizzazione per l’erogazione del servizio su scala nazionale, anche per la tecnologia 5G, impugna l’ordinanza con cui il Sindaco di un comune ligure, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, ha vietato di aumentare oltre 6 V/m il valore di attenzione per l’esposizione ai campi elettromagnetici.

Il provvedimento impedisce all’operatore di eseguire gli interventi di implementazione necessari ad assolvere gli obblighi di copertura della rete mobile previsti dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 231/18/CONS. Da qui il ricorso, con richiesta di annullamento dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama, quale precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la propria sentenza n. 871 del 14 dicembre 2024 e ravvisa la manifesta fondatezza dell’impugnativa. Il punto di partenza è normativo: per potenziare la rete mobile e garantire servizi di connettività di elevata qualità, l’art. 10, comma 2, legge n. 214/2023 ha innalzato a 15 V/m il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità, in precedenza pari a 6 V/m secondo le tabelle del d.p.c.m. 8 luglio 2003.

L’ordinanza impugnata, vietando l’incremento oltre 6 V/m, viola frontalmente l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che preclude ai comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui determinazione spetta allo Stato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge.

Il Collegio esclude altresì il presupposto dell’emergenza sanitaria locale. Il provvedimento contiene un generico riferimento a un possibile rischio per la salute, non apprezzabile neppure in via potenziale, perché non è stata svolta alcuna istruttoria. Per contro, gli studi scientifici richiamati concludono per la non pericolosità dei livelli previsti dalla raccomandazione europea 1999/519/EC e, in particolare, del valore-soglia di 61 V/m per l’intervallo 2-300 GHz, in cui rientrano le frequenze del 5G.

Le questioni di costituzionalità dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 e dell’art. 10, comma 2, legge n. 214/2023, prospettate con riferimento agli artt. 3, 9, 32, 117, comma 1, Cost. e al principio di precauzione, sono dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate. L’illegittimità dell’ordinanza non verrebbe meno per effetto di una declaratoria di incostituzionalità, difettando comunque il presupposto dell’emergenza. La fissazione di valori-soglia uniformi non è irragionevole: essa realizza il punto di equilibrio tra tutela della salute e realizzazione di impianti di preminente interesse nazionale, come affermato da Corte cost. n. 307 del 2003. Il principio di precauzione opera solo in presenza di un’incertezza scientifica effettiva e attuale.

È infine palese l’infondatezza della questione pregiudiziale di compatibilità unionale con l’art. 191, par. 2, TFUE, poiché la raccomandazione europea prevede valori di riferimento superiori a quelli italiani. Il ricorso è accolto, l’ordinanza annullata e il Comune condannato alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; spese compensate verso il Ministero, costituitosi solo formalmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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