Ripristino di regolamento consiliare e potestà emendativa: il testo approvato è nuovo (TAR Abruzzo n. 128 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione consiliare che, in esito all’esercizio della potestà emendativa, approvi un testo regolamentare risultante dalla fusione della proposta della minoranza con le modifiche introdotte dalla maggioranza non ha natura meramente dichiarativa della reviviscenza del regolamento abrogato, ma costituisce approvazione di un nuovo regolamento. Ad essa si applica pertanto il termine di deposito di dieci giorni lavorativi previsto dall’art. 21, comma 4, del regolamento consiliare per i regolamenti, e non quello ordinario di quattro giorni. È illegittima la delibera adottata su atti depositati solo otto giorni prima della seduta. La clausola regolamentare che richiama i termini ordinari per le mere variazioni ad atti già adottati non è invocabile quando il testo approvato sia frutto di integrazione e riscrittura.
Il Fatto
I ricorrenti, consiglieri comunali, impugnavano la delibera n. 19 del 21 giugno 2024 con cui il Consiglio comunale aveva disposto il “ripristino efficacia” del regolamento consiliare approvato nel 2001 e successivamente modificato. Il presupposto dichiarato era l’annullamento, da parte del TAR, di una precedente delibera del 2023.
Il ricorso articolava quattro motivi: violazione dei principi generali in tema di abrogazione degli atti amministrativi, per l’erronea convinzione che il regolamento del 2001 potesse riacquistare efficacia automaticamente; violazione dell’art. 21 del regolamento consiliare, per il deposito degli atti solo otto giorni prima della seduta anziché dieci; violazione dell’art. 37 del medesimo regolamento, per l’approvazione di emendamenti prima del ripristino; violazione dell’art. 39 del TUEL n. 267/2000 e dello Statuto, per l’illegittima modifica delle funzioni vicarie del presidente del consiglio. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il collegio individua la questione centrale nell’esercizio, da parte dei consiglieri, del diritto di emendare il progetto di deliberazione. Dal coordinamento dei punti del dispositivo emerge che la potestà emendativa ha prodotto l’approvazione di un testo regolamentare nel quale si sono fusi il testo dell’allegato A della proposta della minoranza e le modifiche introdotte dalla maggioranza nel tessuto delle previsioni regolamentari.
Da questa constatazione il Tribunale trae la conseguenza che la deliberazione definitiva non può essere considerata meramente dichiarativa della reviviscenza del regolamento. Il testo approvato è, a tutti gli effetti, un nuovo regolamento, con la conseguenza che la censura sul termine di deposito risulta fondata.
Il giudice richiama l’art. 21 del regolamento consiliare approvato con la delibera n. 68/2001: il primo comma fissa il deposito degli atti presso la segreteria nel giorno dell’adunanza e nei quattro giorni lavorativi precedenti; il quarto comma eleva il termine a dieci giorni lavorativi per le proposte e i documenti connessi relativi, tra l’altro, ai regolamenti. Nella specie l’avviso di convocazione era stato emanato e notificato il 13 giugno 2024, quindi solo otto giorni prima della seduta del 21 giugno 2024.
Il Tribunale respinge la tesi difensiva del Comune, che invocava l’ultima proposizione dell’art. 21, comma 4, ove si prevede il termine ordinario per le proposte comportanti modifiche, integrazioni, chiarimenti o variazioni ad atti già adottati. Poiché l’effetto della delibera è stato l’approvazione di un testo regolamentare nuovo, frutto della fusione dei due testi, non ricorre l’ipotesi della mera “variazione ad atti già adottati“.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento degli altri motivi, e il provvedimento impugnato è annullato per quanto di interesse. La complessità delle questioni di diritto giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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