Revoca illegittima dell’accreditamento sanitario e risarcimento del danno da lucro cessante (TAR Calabria n. 1568 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, annullata per difetto di istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità, lede un interesse sostanziale meritevole di tutela e integra il requisito dell’ingiustizia del danno ai sensi dell’art. 7, comma 4, c.p.a., anche quando l’annullamento non contenga un esplicito accertamento sulla spettanza del bene della vita. L’illegittimità dell’atto costituisce indice presuntivo della colpa dell’amministrazione, che deve provare l’errore scusabile. Il risarcimento è riconosciuto nei limiti del lucro cessante e del nesso causale diretto; le voci duplicate, i danni dei terzi non titolari dell’interesse oppositivo e i pregiudizi derivanti da condotte di altri soggetti restano esclusi.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva una struttura sanitaria accreditata come residenza psichiatrica. Nel marzo 2018 una visita dei NAS rilevava irregolarità; la società avviava gli adeguamenti e ne documentava il completamento. Con Decreto n. 159 del 2 agosto 2018 il Commissario ad Acta revocava l’autorizzazione sanitaria, imponendo la chiusura della struttura.
Il TAR Calabria rigettava il ricorso con sentenza n. 1659 del 2018. Il Consiglio di Stato, sez. III, n. 8177 del 7 dicembre 2021 riformava la decisione e annullava la revoca; solo con Decreto n. 26 del 17 marzo 2022 il Commissario ottemperava. La società e il suo rappresentante agivano quindi per il risarcimento dei danni da revoca illegittima, quantificati da una perizia in circa 1.742.819,90 euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette la Regione Calabria per difetto di legittimazione passiva: l’azione risarcitoria presuppone l’annullamento del provvedimento adottato dal Commissario, mentre la Regione ha svolto solo funzione di supporto istruttorio.
Nel merito, il TAR richiama l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021: il requisito dell’ingiustizia del danno implica la lesione di un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per conservare. La Corte ritiene che dalla sentenza del Consiglio di Stato emerga non solo l’antigiuridicità della condotta, ma anche l’ingiustizia sostanziale della lesione: le irregolarità erano state prontamente superate, il difetto istruttorio si rifletteva sulla proporzionalità e la revoca era stata disposta senza verificare l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 14, commi 3 e 4, legge regionale n. 24/2008.
Quanto all’elemento soggettivo, la nettezza delle ragioni di annullamento fonda la colpa per negligenza nella valutazione dell’istruttoria. Il Commissario non dimostra alcuna delle scusanti elaborate dalla giurisprudenza; richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 3664 del 2023, l’illegittimità dell’atto vale come indice presuntivo della colpa, con onere della prova contraria sull’amministrazione.
Il nesso causale è ravvisato nella chiusura dell’attività. In tema di lucro cessante, il Collegio corregge il metodo peritale: condivide la proiezione dei ricavi del 2017 sul triennio successivo, ma applica la redditività del solo 2017 (3,22%) anziché la media più elevata del triennio precedente. Il mancato guadagno è quindi quantificato equitativamente in euro 126.772,763, comprensivo del primo trimestre 2022.
Sono respinte le altre voci: la perdita di avviamento duplica il mancato guadagno; il danno del rappresentante e dei familiari non è risarcibile, non essendo essi titolari dell’interesse oppositivo (Cass. Sez. Un. n. 1162 del 2015); il pregiudizio da ritardato pagamento degli stipendi dipende dal comportamento dell’ASP; le spese dei contenziosi sono estranee al nesso causale o già liquidate.
Nota della Redazione
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