Il controllo GSE sugli incentivi fotovoltaici è potere doveroso, non autotutela (Cons. Stato n. 1775 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del GSE di verificare la spettanza degli incentivi previsti dal Secondo Conto Energia e di rideterminare la tariffa non costituisce espressione di autotutela, ma accertamento doveroso dei presupposti dell’erogazione pubblica. Esso trova fondamento nell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e nell’art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, è immanente al rapporto di incentivazione ed è esercitabile per l’intera sua durata. Non richiede quindi i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né il rispetto del termine ragionevole ivi previsto. La valutazione del GSE può fondarsi su risultanze documentali univoche, come i dati di targa dei quadri elettrici; spetta al soggetto responsabile dimostrare l’ultimazione dell’impianto entro il termine perentorio e, in caso di sostituzione dei componenti, darne prova mediante comunicazioni formali.
Il Fatto
La società appellata è l’attuale soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia. In origine la titolarità era di altra società, che il 31 dicembre 2010 aveva comunicato al gestore la fine dei lavori e aveva poi ottenuto l’ammissione alla tariffa. Nel 2012 la titolarità dell’impianto è stata trasferita all’attuale società.
Nel 2021 il GSE avviava un procedimento di verifica e controllo, all’esito del quale rilevava che taluni quadri elettrici recavano una data di collaudo successiva al 31 dicembre 2010. Con provvedimento del dicembre 2024 rideterminava quindi la tariffa, decurtandola del 25 per cento. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e annullava l’atto, ravvisandovi violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il GSE proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi di gravame. Il punto di partenza è il fondamento del provvedimento impugnato: non un annullamento d’ufficio di un atto ampliativo, ma la rideterminazione della tariffa all’esito di un accertamento istruttorio. La decurtazione consegue al rilievo che i dati di targa dei quadri erano posteriori alla soglia temporale fissata dall’art. 1-septies della legge n. 129/2010.
Il Consiglio di Stato ritiene non condivisibile la lettura del TAR, secondo cui la presenza di quadri collaudati nel 2011 sarebbe solo un indizio di inverosimiglianza. L’atto impugnato si fonda su precise risultanze documentali, non contraddette in modo efficace dalla società. I quadri elettrici sono componenti principali dell’impianto: la relativa installazione entro il termine era condizione per considerare conclusi i lavori. Su questo punto il Collegio richiama un orientamento consolidato della Sezione (Cons. Stato, Sez. II, n. 7881 del 2025), che valorizza la procedura operativa e l’allegato del d.m. del 2007 sulla documentazione fotografica.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che l’onere probatorio gravi esclusivamente sul GSE. Dalla documentazione di causa non risulta alcuna prova della sostituzione dei quadri in epoca successiva, né del trasporto dei componenti originari entro la soglia del 2010. In caso di necessaria sostituzione, la società avrebbe dovuto effettuare formali e motivate comunicazioni al gestore: comunicazioni che non trovano riscontro.
Il Collegio affronta poi la tesi dell’appellata sull’art. 11, comma 3, del d.m. 31 gennaio 2014, ritenuto dal TAR privo di autonomia rispetto ai presupposti dell’autotutela. Per il Consiglio di Stato la norma è applicabile: l’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 configura un potere di accertamento intrinseco alla pendenza dell’erogazione pubblica, esercitabile per l’intera durata del rapporto e non soggetto ai limiti dell’art. 21-nonies. La sentenza di primo grado è quindi riformata e il ricorso respinto, con compensazione delle spese del doppio grado per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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