Spese di lite non pagate dal Comune ottemperanza e commissario ad acta (TAR Campania n. 2263 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dell’autorità ricorrente è azionabile con il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi e in presenza del perdurante inadempimento. Il giudice amministrativo ordina all’ente di eseguire la pronuncia entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora il commissario ad acta, determinandone il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza sono dichiarate irripetibili quando entrambe le parti sono pubbliche, salvo il contributo unificato.
Il Fatto
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali agiva nei confronti del Comune di Ascea per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 179 del 9 maggio 2019, con la quale era stata respinta l’opposizione dell’ente locale avverso l’ordinanza-ingiunzione del Garante n. 101 del 19 febbraio 2015, con condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.
La decisione, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, riconosceva al Garante spese di lite liquidate in complessivi € 2.735,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. Il Garante domandava l’ordine di pagamento dell’importo complessivo di € 3.145,25, oltre interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi, avvenuta l’8 novembre 2024.
Nonostante ciò, le somme spettanti al Garante a titolo di spese di lite non risultano corrisposte: perdura dunque l’inadempimento dell’amministrazione comunale intimata. Tale rilievo integra tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Comune di eseguire la pronuncia giurisdizionale entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti nella misura complessiva di € 3.145,25, oltre interessi legali maturati dalla data di pubblicazione della pronuncia fino all’effettivo soddisfo.
Per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare del termine prefissato, il TAR ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario anche estraneo al suo Ufficio. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le sue spettanze sono state liquidate in € 500,00, oltre spese vive.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, stante la natura pubblica di entrambe le parti, il Collegio le ha dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico di quest’ultimo.
Nota della Redazione
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