Il GSE accerta la spettanza degli incentivi senza i limiti dell’autotutela (Cons. Stato n. 1774 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del GSE di verificare la spettanza degli incentivi previsti dal Secondo Conto Energia costituisce esercizio di un potere di accertamento immanente e doveroso, funzionale alla pendenza di un’erogazione pubblica, esercitabile nel corso dell’intera durata del rapporto di incentivazione. A tale potere non si applicano i presupposti dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, poiché esso non è volto a rimuovere un atto amministrativo, ma a verificare i dati dichiarati dal soggetto responsabile. L’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 subordina il definitivo riconoscimento degli incentivi al controllo della documentazione e a verifiche a campione sugli impianti. Ne consegue che la rideterminazione della tariffa incentivante, con la relativa decurtazione, non richiede la dimostrazione dell’interesse pubblico all’annullamento né un termine ragionevole di conclusione del procedimento in chiave autotutelare. Il rilevato difetto delle componenti essenziali alla data del 31 dicembre 2010 legittima la decurtazione del 25 per cento.
Il Fatto
Una società è titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 993,30 kW, sito in provincia di Lecce, ammesso alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia. In origine soggetto responsabile era altra società, che con comunicazione del 31 dicembre 2010 aveva dichiarato la fine dei lavori ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. n. 105/2010, convertito in legge n. 129/2010. Nel 2012 la titolarità dell’impianto era stata trasferita all’attuale società, con convenzione per l’erogazione degli incentivi.
Nel luglio 2021 il GSE avviava un procedimento di verifica e controllo, all’esito del quale rilevava che i quadri elettrici recavano data di collaudo del 13 gennaio 2011, incompatibile con il termine perentorio del 31 dicembre 2010. Con provvedimento del 18 dicembre 2024 il gestore rideterminava la tariffa incentivante in misura decurtata del 25 per cento, con conguaglio. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, ritenendo applicabili i presupposti dell’autotutela e la violazione del termine ragionevole. Il GSE proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi di gravame. Il nodo giuridico è la qualificazione del potere esercitato dal GSE: se esso ricada nell’autotutela, con i relativi presupposti, o in un potere di accertamento autonomo. Il TAR aveva ricondotto l’atto al paradigma dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ritenendo di conseguenza superato il termine ragionevole.
Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione. L’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, nella versione applicabile ai casi del Secondo Conto Energia, subordina il definitivo riconoscimento degli incentivi alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili. Il fondamento del provvedimento va ravvisato in un potere di accertamento circa la spettanza degli incentivi pubblici, previa verifica di quanto dichiarato in sede procedimentale. Tale potere è immanente e di carattere doveroso, esercitabile nel corso dell’intera durata del rapporto, perché intrinseco alla pendenza di un’erogazione pubblica prevista in origine come ventennale a carico dell’erario.
Quanto all’art. 11, comma 3, del d.m. 31 gennaio 2014, la sua suscettibilità applicativa non è utilmente contraddetta dalla tesi della natura meramente attuativa. La norma regolamentare opera entro il perimetro delimitato dalla fonte primaria, senza eliderne i presupposti. Il Collegio richiama il proprio orientamento, ribadendo che il potere in esame non riveste natura di autotutela.
Sul piano istruttorio, la sentenza appellata è superata dall’accertamento contenuto nell’atto impugnato. I dati di targa risultano successivi alla soglia temporale del 31 dicembre 2010. La società non ha fornito documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta sostituzione dei quadri elettrici in epoca successiva, né il trasporto dei quadri originari entro il termine. In caso di necessaria sostituzione sarebbero state necessarie formali comunicazioni, nella specie mancanti. Il quadro elettrico costituisce componente principale, non secondaria, e doveva risultare installato entro il 31 dicembre 2010, come affermato da un preciso orientamento della Sezione.
L’appello è dunque accolto, con reiezione del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate per l’assoluta peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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