Diniego transito veicolare su pista ciclo-pedonale non lede diritto di accesso (TAR Lazio n. 228 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego di transito veicolare su un percorso progettato e realizzato per il solo transito ciclo-pedonale, opposto al proprietario di fondi che non hanno mai avuto accesso da quella via e ne sono separati da particelle catastali di terzi. Il provvedimento che nega il transito è sorretto da motivazione logica e coerente quando l’istruttoria dimostri l’estraneità del tracciato rispetto alla proprietà e l’esistenza di altro accesso alla via pubblica. La circostanza che il ponte carrabile sia crollato e che quello pedonale versi in precarie condizioni statiche non fonda alcun diritto di passaggio sulla pista. Il potere di adottare siffatti provvedimenti spetta al Comando della Polizia Locale, organo competente in materia di viabilità comunale. La domanda risarcitoria segue la sorte di quella caducatoria ed è respinta.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una serie di immobili siti nel territorio comunale, chiedeva al Comune il transito veicolare lungo un tratto di strada divenuto pista ciclo-pedonale denominata “Parco Fluviale”, assumendo che quella fosse l’unica via di accesso ai propri fondi. Il Comune negava il transito con provvedimento del 22 dicembre 2022 e, successivamente, respingeva la richiesta di riesame in autotutela.

La società impugnava i due atti davanti al TAR, deducendo violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, incompetenza e irragionevolezza, e chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva contestando la fondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla relazione tecnica comunale, che colloca gli immobili della ricorrente lungo una via diversa da quella su cui insiste la pista e documenta che l’accesso avviene attraverso un tunnel di passaggio. Le ricerche effettuate non hanno evidenziato alcun ulteriore passaggio, né alcun titolo che attesti un diritto dei precedenti proprietari o dell’odierna ricorrente sulla strada comunale interessata dal Parco Fluviale.

La proprietà in questione, precisa il Collegio, non ha mai avuto accessi da quella via, dalla quale è sempre stata separata da una proprietà di terzi, identificata in determinate particelle catastali. Gli immobili usufruiscono invece del diritto di passaggio su un’altra strada comunale, collocata in un contesto territoriale differente e non interessata dalla pista.

Quanto alla natura del percorso, l’amministrazione ha chiarito che la strada consente il traffico veicolare solo fino a un certo punto, oltre il quale inizia un tracciato sterrato pedonale progettato e realizzato unicamente per il transito ciclo-pedonale, con divieto di accesso a qualunque veicolo a motore. L’istruttoria, comprensiva di sopralluogo, ha confermato l’inidoneità del percorso al traffico veicolare per ragioni di sicurezza.

Dalle planimetrie catastali emerge che i terreni della ricorrente sono da sempre dotati di un unico accesso alla via pubblica; che, dopo il crollo del ponte carrabile in muratura, è stato edificato un ponte pedonale in acciaio e legno, oggi in precarie condizioni statiche; che la ristrutturazione di tale ponte, insistente su proprietà privata, consentirebbe di ripristinare le originarie vie di comunicazione tra i fondi; e che i fondi non confinano con il tracciato della pista.

Su queste basi il Tribunale reputa infondati il primo e il terzo motivo, essendo il diniego assistito da motivazione logica e coerente e rispettosa dei rilievi planimetrici e catastali. Privo di pregio è anche il motivo sull’incompetenza, spettando al Comando della Polizia Locale il potere in materia di viabilità comunale. Il ricorso è quindi respinto nel merito, con condanna della società alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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