Contumacia e spese di divisione: la Cassazione corregge la liquidazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4958 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione sono poste a carico della massa, in quanto sostenute nel comune interesse dei condividenti; il principio della soccombenza e la facoltà di compensazione operano solo per le spese conseguenti a eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione. Il condividente rimasto contumace nel giudizio di primo grado non può aver posto in essere condotte ostruzionistiche, sicché la sua opposizione alla divisione, manifestata solo in appello, non legittima la condanna alle spese a suo carico. Per la liquidazione degli onorari nelle controversie aventi ad oggetto l’azione di riduzione per lesione di legittima, il valore della causa è quello della quota in contestazione, non quello dell’intera massa ereditaria, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione.

Il Fatto

Una sorella conveniva in giudizio i due fratelli, proponendo azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della madre e domanda di scioglimento della comunione ereditaria, unitamente alla richiesta di un indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni. Uno dei fratelli, rimasto contumace in primo grado, veniva condannato, insieme all’altro, al pagamento delle spese di lite, nonostante la sua mancata costituzione.

La sentenza di primo grado, che accoglieva le domande, veniva impugnata dal fratello contumace. La Corte d’appello, nel confermare la decisione, rigettava il motivo concernente la statuizione sulle spese, ritenendo che l’opposizione alla divisione da parte dell’appellante giustificasse la condanna. Avverso tale capo della sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel valutare la censura sulle spese di lite, richiama il principio per cui, nei giudizi di divisione, le spese processuali sono generalmente poste a carico della massa, in quanto sostenute nell’interesse comune di tutti i condividenti. Il criterio della soccombenza e la possibilità di compensazione trovano applicazione solo in presenza di comportamenti processuali che abbiano reso necessaria l’instaurazione del giudizio o abbiano determinato un inutile prolungamento dello stesso, quali eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.

La Suprema Corte osserva che, nel caso di specie, la parte era rimasta contumace in primo grado, non avendo quindi svolto alcuna attività processuale che potesse qualificarsi come eccessiva pretesa o inutile resistenza. L’opposizione alla divisione, manifestata solo in sede di appello, non poteva avere efficacia retroattiva e non era idonea a giustificare la condanna alle spese del primo grado, che dovevano invece seguire il criterio della massa.

Con riferimento alla determinazione del valore della causa, la Corte afferma che, nelle controversie aventi ad oggetto l’azione di riduzione per lesione di legittima, il valore non è quello dell’intera massa attiva, ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina prevista per i giudizi di divisione. Tale regola, finalizzata a collegare il valore della causa all’interesse concretamente perseguito dalla parte, era stata disattesa dalla Corte territoriale.

La Corte accoglie quindi il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo esame della questione applicando i principi indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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