Equa riparazione all’erede del creditore insinuato: indennizzo iure proprio solo dalla partecipazione alla procedura (Cass. civ. n. 11048 del 27.04.2023)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione, qualora la parte costituita nel processo presupposto sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio. Detto principio si applica anche all’erede del creditore ammesso al passivo fallimentare: il diritto del successore all’indennizzo decorre dal momento in cui dia prova di avere preso parte alla procedura mediante istanze, richieste o ricezione di atti che dimostrino un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura. Non assume rilievo la continuità della posizione processuale rispetto al dante causa ai sensi dell’art. 110 c.p.c., poiché il sistema sanzionatorio della legge n. 89/2001 presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione.
Il Fatto
La ricorrente, erede di una creditrice ammessa al passivo del fallimento di una società, chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, agendo esclusivamente iure proprio. La Corte di appello di Genova respingeva la domanda, ritenendo che l’erede, non essendo formalmente intervenuta nella procedura fallimentare, non avesse titolo all’indennizzo per il periodo antecedente alla sua costituzione. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per contraddittorietà della motivazione e la violazione delle norme in materia di equa riparazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, richiama il principio consolidato per cui l’erede della parte deceduta ha diritto all’indennizzo iure proprio solo dalla propria costituzione nel giudizio presupposto. Tale principio, già affermato con riferimento al processo ordinario, viene esteso alla posizione dell’erede del creditore ammesso al passivo fallimentare, la cui posizione di successore nel credito è assimilabile a quella del dante causa.
Il Collegio precisa che la mera qualità di erede non è sufficiente: il diritto all’indennizzo decorre da quando l’erede dimostri di avere preso parte alla procedura mediante istanze, richieste o ricezione di atti che diano contezza di un suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura stessa. La sostanziale libertà di forme che caratterizza la procedura fallimentare non esime dall’onere di provare la concreta partecipazione al giudizio.
Nel caso di specie, lo scambio di lettere tra l’erede e il curatore in ordine al pagamento del credito vantato dalla genitrice non integra la prova della partecipazione alla procedura, rendendo atto soltanto della qualità di erede. La decisione impugnata viene pertanto ritenuta corretta in diritto e il ricorso rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.