Equa riparazione e correzione dell’errore materiale di calcolo in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 4956 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preventiva proposizione dell’istanza di prelievo non costituisce condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio amministrativo, ma il deposito di tale istanza assolve alla funzione di manifestare l’interesse alla sollecita definizione del processo. Il mancato versamento del contributo unificato non determina l’estinzione del procedimento. Il deposito dell’istanza di prelievo non deve essere reiterato nel tempo. L’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello che decide sull’equa riparazione non preclude la possibilità di emendare l’errore materiale di calcolo in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 25853/2021, aveva riconosciuto a favore del contribuente un indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo, quantificandolo in tredici anni e liquidandolo in complessivi euro 6.500,00. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, un errore di calcolo nella determinazione della durata del processo e censurando la statuizione sulle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’appello, pur avendo correttamente individuato la data iniziale del periodo rilevante nella prima istanza di fissazione di udienza, aveva commesso un errore materiale di calcolo nel determinare la durata complessiva del giudizio, indicandola in sedici anni anziché in diciassette anni e quattro mesi.
Tale errore, pur rientrando nella categoria dell’errore materiale emendabile dal giudice del merito, può essere direttamente corretto dal giudice di legittimità qualora la denuncia non abbia da sola suscitato il ricorso, in attuazione del principio di ragionevole durata del processo e dei valori costituzionali di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. e all’art. 6, par. 1, CEDU.
Sulla statuizione delle spese, la Corte ha invece ritenuto infondata la doglianza relativa alla dedotta violazione del giudicato, in applicazione del principio espansivo di cui all’art. 336 cod. proc. civ., in base al quale la cassazione parziale della sentenza si estende alle parti dipendenti da quella cassata, consentendo al giudice di rinvio di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese.
Accogliendo i motivi di ricorso sulla liquidazione delle spese, la Corte ha stabilito che il compenso per la fase di trattazione e istruttoria è ineludibile e va riconosciuto anche nel giudizio di rinvio che concerne il merito della causa, non soltanto la riliquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014. Ha inoltre precisato che, ai fini della liquidazione degli onorari, quando la parte soccombente ha chiesto l’integrale rigetto della domanda, deve applicarsi il criterio del disputatum, non quello del decisum, mentre le spese processuali e gli interessi successivi alla proposizione della domanda non incidono sul valore della controversia ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ..
La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha liquidato l’indennizzo complessivo in euro 7.000,00, oltre interessi, e ha rideterminato le spese processuali dei gradi di giudizio, ponendone i tre quarti a carico del Ministero.
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Nota della Redazione
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