Continuazione in esecuzione: pena base tra le più gravi inflitte (Cass. pen. Sez. 1 n. 5131 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la pena base deve essere individuata in quella più grave tra quelle concretamente inflitte per le singole violazioni, come indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione, non già nella pena complessiva risultante da una sentenza che già contenga un concorso di reati. La valutazione della maggiore gravità deve tenere conto delle pene effettivamente irrogate, comprensive delle riduzioni per i riti premiali, ivi compresa quella per il patteggiamento. Gli aumenti per continuazione vanno quindi calcolati per moltiplicazione su tale pena base, nel limite del triplo della stessa.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di tre distinte sentenze di condanna. Nell’operare il calcolo, il giudice aveva assunto quale pena base quella complessiva inflitta con una delle sentenze, la quale però conteneva già un concorso di reati, e aveva applicato aumenti complessivi per i reati satellite.
Avverso tale provvedimento il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge nell’individuazione della pena base e il difetto di motivazione in ordine agli aumenti, ritenuti eccessivi e risolventisi in un cumulo materiale surrettizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando l’errore commesso dal giudice dell’esecuzione nell’assumere come pena base la pena complessiva inflitta con la sentenza che conteneva già una continuazione interna.
In conformità ai principi generali sull’individuazione del reato più grave, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto indicare come pena base quella più grave tra tutte quelle inflitte nel dispositivo delle sentenze di cognizione, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 7029 del 2024 in tema di individuazione della violazione più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen..
La Corte ha ulteriormente precisato che, nella determinazione della pena più grave, occorre considerare le pene concretamente irrogate, comprensive delle riduzioni concedute per i riti premiali. Tale criterio opera anche nel confronto tra reati giudicati con rito abbreviato e reati oggetto di sentenza di patteggiamento, in coerenza con il principio affermato da Sez. 1 n. 17175 del 2025.
L’erronea individuazione della pena base ha comportato l’illegittimità del calcolo della pena finale, posto che gli aumenti per continuazione devono essere effettuati per moltiplicazione sulla pena base, nel rispetto del limite del triplo di cui all’art. 81 cod. pen. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, in diversa composizione, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 183 del 2013, che preclude la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha pronunciato l’ordinanza di applicazione della continuazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato