Ricorso per cassazione avverso convalida ordine Questore motivi generici non autosufficienti (Cass. civ. Sez. I n. 22556 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso il decreto di convalida del provvedimento del Questore che ordina al cittadino straniero di lasciare il territorio nazionale, i motivi che si limitano a riproporre le allegazioni già svolte in sede di merito, senza precisare quando, come e dove le stesse siano state introdotte, sono generici e difettano del requisito di autosufficienza. La censura che assume l’omessa pronuncia su un motivo di opposizione è inammissibile se il contenuto di quel motivo non è compiutamente esplicitato nel ricorso. Il controllo di legittimità non può risolversi in un riesame delle risultanze di causa, restando riservato al giudice di merito l’apprezzamento della situazione familiare e dei legami del ricorrente con il territorio.

Il Fatto

Il Questore ha ordinato a un cittadino straniero di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, non essendo possibile dare esecuzione al provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998. L’ordine è stato convalidato dal Giudice di Pace.

Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione e nullità, sostenendo che il Giudice di Pace non avrebbe valutato la documentazione sulla presenza in Italia dell’intera famiglia e non si sarebbe pronunciato su un motivo di opposizione. Con il secondo motivo, subordinato, denuncia la violazione degli artt. 8 CEDU, 4, 5, comma 5, 13 e 19 d.lgs. n. 286/1998, per essere le valutazioni del Prefetto fondate su elementi di pericolosità non più attuali e su formule di stile.

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili. Preliminarmente ricorda che l’espulsione è stata disposta perché il ricorrente è privo di permesso di soggiorno, revocato in data 01.07.2019 ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, circostanza rimasta incontestata, e che il provvedimento impugnato è quello di convalida dell’ordine di allontanamento.

Nel merito, le censure sono generiche e difettano di autosufficienza: il ricorso non precisa compiutamente quando, come e dove sono state svolte le allegazioni sui legami familiari con la madre, i fratelli e le sorelle, né esplicita il contenuto del motivo di opposizione in ordine al quale si assume l’omessa pronuncia, né quello degli altri motivi.

La Corte richiama il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che dà conto della pena detentiva scontata per spaccio di stupefacenti, dell’unico parente presente sul territorio e della permanenza in Italia dal 2012. A fronte di tale motivazione e delle difese delle Amministrazioni, nel ricorso non è dato rinvenire una critica compiuta e pertinente: le doglianze sollecitano impropriamente un riesame delle risultanze di causa.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Il processo risulta esente, sicché non si applica l’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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