Convalida del trattenimento dello straniero e necessaria assistenza dell’interprete (Cass. civ. Sez. I n. 27273 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, incidendo sulla libertà personale, deve svolgersi nel rispetto effettivo del contraddittorio e del diritto di difesa. La partecipazione dell’interessato all’udienza non si esaurisce nella mera presenza, ma postula che egli sia posto in condizione di comprenderne lo svolgimento e di interloquire consapevolmente. Ove sia specificamente dedotta l’impossibilità dello straniero di comprendere la lingua italiana, il giudice della convalida è tenuto a verificare l’effettiva capacità dell’interessato di comprendere la lingua dell’udienza e, ove tale capacità non risulti, ad assicurargli l’assistenza dell’interprete. La traduzione del provvedimento amministrativo e l’assistenza linguistica in udienza operano su piani diversi: la prima assicura la conoscibilità dell’atto, la seconda la comprensione del procedimento giurisdizionale. L’omissione, in assenza di qualsiasi accertamento e nonostante la deduzione difensiva, determina nullità del procedimento di convalida e del decreto che lo definisce.
Il Fatto
Con decreto del Prefetto notificato il 4 settembre 2026 veniva disposta l’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino georgiano. In esecuzione di tale provvedimento, il Questore adottava il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari-Palese, ritenendo necessaria la misura ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento. All’esito dell’udienza del 7 settembre 2026, il Giudice di pace di Bari convalidava il trattenimento ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Avverso tale decreto lo straniero proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando in particolare lo svolgimento dell’udienza di convalida senza l’assistenza di un interprete di lingua georgiana, nonché la nullità per omessa indicazione della durata della misura, il difetto di motivazione, la violazione dei principi di necessità e proporzionalità e la compressione del diritto alla libertà personale e a un ricorso effettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’analisi sul primo motivo, dichiarandolo fondato e assorbente rispetto alle ulteriori censure. Il percorso argomentativo muove dalla natura della misura: il procedimento di convalida incide sulla libertà personale e deve pertanto garantire un contraddittorio effettivo. La partecipazione dell’interessato non può ridursi alla presenza fisica in udienza, ma richiede che egli comprenda lo svolgimento del procedimento e possa interloquire in modo consapevole sulle circostanze rilevanti.
Su tale premessa la Corte richiama il proprio orientamento, che ha già valorizzato la necessità dell’assistenza linguistica quale condizione dell’effettivo esercizio del diritto di difesa dello straniero che non comprenda la lingua italiana (Cass. n. 17715/2025; Cass. pen., Sez. 1, n. 5979/2026). Ne consegue un preciso onere del giudice della convalida: ove sia specificamente dedotta l’incomprensione linguistica, egli deve verificare l’effettiva capacità dell’interessato di comprendere la lingua dell’udienza e, in difetto, assicurare l’interprete.
Nel caso concreto la difesa aveva espressamente eccepito l’impossibilità del trattenuto di comprendere la lingua italiana e la mancata assistenza di un interprete di lingua georgiana. A fronte di tale deduzione, il giudice non ha compiuto alcun accertamento sulla conoscenza della lingua né ha indicato le ragioni per le quali l’udienza potesse svolgersi senza interprete. La Corte distingue la fattispecie da quella in cui l’assistenza linguistica sia stata comunque assicurata e non venga dedotto uno specifico pregiudizio alla comprensione.
La Corte respinge l’argomento secondo cui il provvedimento amministrativo era redatto in lingua italiana e georgiana: la traduzione dell’atto e l’assistenza dell’interprete in udienza operano su piani distinti, la prima garantendo la conoscibilità del provvedimento, la seconda la comprensione del procedimento giurisdizionale. La celebrazione dell’udienza senza interprete, senza alcun accertamento e nonostante la specifica deduzione, ha dunque determinato una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità del procedimento e del decreto.
La natura preliminare del vizio assorbe ogni ulteriore censura. La causa è decisa nel merito, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto: la Corte cassa con decisione nel merito e non convalida il trattenimento, dichiarandone l’inefficacia. Richiamando il proprio orientamento (Cass., ord. 24338/2026; 15665/2026; 16954/2026), si afferma che la cassazione del decreto di convalida priva di efficacia ex tunc il provvedimento di trattenimento, potere autoritativo eccezionale rigidamente modulato sulla necessità della convalida in un termine di legge. Quanto alle spese, con ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione tra le parti, applicandosi l’art. 82 d.P.R. 115/2002 per la liquidazione del compenso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.