La convenzione sul reticolo idrico minore è doverosa se richiesta dal gestore (Cons. Stato n. 4756 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Lombardia n. 4/2016, letto in combinato disposto, non attribuisce al Comune una mera facoltà di rifiutare la regolarizzazione delle interferenze delle reti tecnologiche con il reticolo idrico minore. L’espressione “possono stipulare” va intesa come facoltà di scelta tra lo strumento convenzionale e l’adozione di un atto unilaterale, entrambi finalizzati alla riduzione dei canoni di polizia idraulica. È irragionevole l’interpretazione che configuri la convenzione come mera facoltà e la riduzione del canone come possibile danno erariale, perché condurrebbe a ritenere che l’amministrazione non possa mai applicare un istituto previsto dalla legge regionale. Il provvedimento di diniego fondato su un parere della Corte dei conti inesistente è affetto da difetto di motivazione, non sanabile con la produzione postuma di una deliberazione dell’organo contabile.

Il Fatto

La società appellante gestisce il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e le sue reti interferiscono con il reticolo idrico minore in varie aree del Paese, compreso il territorio di un Comune lombardo. Con nota del febbraio 2020 il Comune ha manifestato la volontà di non sottoscrivere la convenzione di regolarizzazione prevista dalla legge regionale n. 4/2016, richiamando un parere della Corte dei conti che avrebbe configurato un rischio di danno erariale, e ha intimato il pagamento dei canoni di polizia idraulica per gli anni dal 2013 al 2019.

La società ha impugnato la nota davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso ritenendo che la norma attribuisca ai Comuni una semplice facoltà di convenzionamento. La società ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’errata interpretazione dell’art. 13 l.r. n. 4/2016. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto motivi aggiunti dopo che l’amministrazione, in esecuzione di ordinanza istruttoria, ha comunicato che il parere richiamato era in realtà un mero refuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione per cessione del ramo d’azienda. La cessione integra una successione a titolo particolare nel rapporto e il giudizio prosegue tra le parti originarie, come affermato dai precedenti richiamati (Cons. Stato, sez. IV, n. 1435/2005 e Cons. Stato, sez. V, n. 3342/2015).

Nel merito, il provvedimento impugnato risulta motivato mediante rinvio a un parere della Corte dei conti inesistente, come ammesso dalla stessa amministrazione in sede istruttoria. Il Collegio ravvisa quindi il difetto di motivazione dedotto con i motivi aggiunti, ammissibili ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a., perché solo a seguito dell’ordinanza istruttoria la parte è venuta a conoscenza di ulteriori vizi dell’atto. La deliberazione della Corte dei conti n. 60/2025 prodotta in appello è irrilevante rispetto all’oggetto della controversia e costituirebbe in ogni caso un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ricostruisce la ratio della l.r. n. 4/2016, che disciplina le opere e occupazioni senza titolo in aree demaniali fluviali e prevede, all’art. 13, la regolarizzazione mediante convenzione con i gestori di reti tecnologiche, con riduzione dei canoni di polizia idraulica non superiore al novanta per cento. La lettura combinata dei commi 2, 3 e 4 rende evidente la finalità incentivante della norma.

Pertanto le espressioni “possono stipulare” e “possono usufruire” vanno intese nel senso di una facoltà concessa ai Comuni di avvalersi della convenzione per operare la riduzione oppure di provvedere con atto unilaterale. È invece irragionevole l’interpretazione seguita dal TAR e sostenuta dall’appellato. Ammettere che la riduzione possa integrare danno erariale equivarrebbe a ritenere che l’amministrazione non possa mai applicare un istituto previsto dalla legge regionale.

Il primo motivo di appello resta assorbito. L’appello e i motivi aggiunti sono accolti; in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado è accolto e l’atto è annullato. Le spese del doppio grado sono compensate per la parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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