Esecuzione del giudicato e ottemperanza parziale con commissario ad acta (TAR Toscana n. 316 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e abbia condannato l’Amministrazione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento obbliga il Ministero all’esecuzione integrale. L’adempimento limitato alla sola refusione delle spese di lite costituisce ottemperanza parziale e integra inottemperanza rilevante ai fini del ricorso. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Lucca, sezione lavoro, con sentenza n. 209 del 15 giugno 2023, accertava il diritto del ricorrente a ottenere, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, come attuato dal relativo d.P.C.M., e condannava l’Amministrazione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre alla refusione delle spese di lite.

La decisione, munita di formula esecutiva e notificata in data 28 giugno 2023, passava in giudicato. Il ricorrente, rilevato che il Ministero aveva corrisposto soltanto le spese, senza dare attuazione alla statuizione sul beneficio, proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di pura forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame del contenuto precettivo del giudicato e dalla verifica del suo grado di attuazione. Dagli atti non risulta che il Ministero abbia provveduto ad adempiere alla parte della sentenza relativa all’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio e alla conseguente condanna all’adozione degli atti necessari.

L’adempimento è quindi qualificato come parziale: la sola liquidazione delle spese di lite non esaurisce il comando contenuto nella decisione del giudice ordinario. L’obbligo nascente dal giudicato resta pertanto ineseguito nella sua parte sostanziale e ciò fonda l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, nei termini indicati in motivazione, coerentemente con il principio per cui l’ottemperanza riguarda l’intero contenuto precettivo della decisione e non solo le statuizioni accessorie.

Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere agli adempimenti esecutivi. Contestualmente nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Lucca, con facoltà di delega, affinché, decorso infruttuosamente il termine, provveda entro i successivi sessanta giorni a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza integrale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, unitamente al rimborso del contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata di trasmettere copia autentica all’Amministrazione intimata e al commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *