Divieto prefettizio di detenzione armi e giudizio prognostico di pericolosità (TAR Piemonte n. 1103 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi e munizioni, il potere del Prefetto di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) ha natura ampiamente discrezionale e può essere esercitato sulla base di fatti anche meramente indiziari, non necessariamente aventi rilevanza penale. Ai fini del divieto non è necessario un obiettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che sussistano circostanze idonee a dimostrare che il soggetto non sia del tutto affidabile per il loro uso. Il giudizio di pericolosità non poggia su considerazioni prettamente cliniche ed è prognostico e probabilistico, basato sull’osservazione della condotta secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. L’assenza di precedenti penali non impedisce il giudizio di inaffidabilità, poiché la funzione di prevenzione dell’ordine e della sicurezza pubblici non si esaurisce nella repressione dei reati commessi.

Il Fatto

Il ricorrente esercita l’attività venatoria dal 2012, anno in cui ha conseguito il porto d’armi per uso venatorio. In tale periodo ha frequentato un corso di formazione per il controllo di una specie faunistica, superando l’esame e ottenendo dall’ente di gestione delle aree protette regionali l’autorizzazione all’attività di operatore selezionato volontario nei territori oggetto di piano di contenimento.

Il 27 febbraio 2022, nel corso di una lite con il fratello convivente, il ricorrente richiede l’intervento dei Carabinieri. I militari, giunti sul posto, rilevano in entrambi i fratelli segni di colluttazione. I familiari riferiscono, in sede di sommarie informazioni testimoniali, di un progressivo isolamento e di atteggiamenti aggressivi e litigiosi del ricorrente, aggravati negli ultimi anni; rappresentano di averlo indirizzato a una visita psichiatrica e a un percorso psicologico, interrotto dopo pochi incontri. I Carabinieri dispongono quindi il ritiro cautelare delle armi e segnalano la vicenda alla Prefettura, che avvia il procedimento e adotta il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e travisamento dei presupposti: il Prefetto si sarebbe limitato a recepire le valutazioni della polizia giudiziaria, senza autonoma istruttoria e senza considerare la memoria difensiva e l’assenza di precedenti penali.

Il Collegio respinge la censura. Il Prefetto ha utilizzato le verbalizzazioni e le conclusioni istruttorie della polizia giudiziaria, ma ha sottoposto l’azione di quest’ultima a un autonomo vaglio e ha tratto conclusioni proprie. Il provvedimento prefettizio si fonda sull’accertata circostanza che la condotta del ricorrente è ormai orientata verso comportamenti a/sociali e tendenzialmente aggressivi, sempre più spesso sfocianti in episodi di violenza, e appare stabilizzata: il rifiuto dell’aiuto psicologico dimostra che il ricorrente ritiene normale il proprio stato di permanente aggressività.

Il giudizio di inaffidabilità, secondo il prudente apprezzamento tecnico del Prefetto, esclude che il ricorrente possieda qualità di equilibrio psicologico e doti di pacatezza comportamentale tali da far presumere che la detenzione di armi non costituisca un pericolo per sé o per la collettività.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui il giudizio sulla pericolosità non poggia su considerazioni prettamente cliniche ed è prognostico e probabilistico, basato sull’osservazione della condotta secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (Cons. Stato, Sez. III, n. 3759 del 2020; Cons. Stato n. 4334 del 2017). Non rileva che il ricorrente sia incensurato: se la previsione di pericolosità dovesse basarsi sui reati commessi, la prevenzione avrebbe efficacia limitatissima. L’argomentazione difensiva è quindi proiettata verso il passato anziché verso il futuro.

Il Collegio richiama infine il prevalente orientamento: non è necessario un abuso obiettivo delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non sia del tutto affidabile per il loro uso (TAR Liguria, Sez. II, n. 472 del 2017); il potere è ampiamente discrezionale e attinge la massima estensione nell’art. 43 T.U.L.P.S. (TAR Lombardia, Sez. I, n. 1912 del 2017); la facoltà di detenere armi è cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso (Cons. Stato, Sez. III, n. 1410 del 2021). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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